3 Febbraio 2025
Legge di bilancio 2025 – 10: premiati gli investimenti 4.0 e 5.0
In attesa del riordino del sistema impositivo di enti e società, in attuazione della delega fiscale, la legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 436-444) introduce un’agevolazione transitoria, applicabile soltanto per il periodo d’imposta in corso, che riduce dal 24% al 20% l’aliquota Ires per le imprese che reinvestono l’80% degli utili, di cui almeno il 30% per investimenti in beni 4.0 e 5.0, e che assumono l’1% di lavoratori in più.
Ampia la platea dei beneficiari
I destinatari della misura sono le società e gli enti individuati dall’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del Tuir e cioè:
- le Spa e le società in accomandita per azioni, le Srl, le società cooperative e di mutua assicurazione, le società europee previste dal regolamento (Ce) n. 2157/2001 e le cooperative europee previste dal regolamento (Ce) n. 1435/2003, residenti in Italia
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust residenti, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Le condizioni che premiano
La misura è stata introdotta con lo scopo di favorire gli investimenti privati ed è con questa ratio che la norma fissa le condizioni che consentono di applicare la riduzione dell’aliquota Ires prevista dall’articolo 77 del Tuir.
Lo sconto d’imposta spetta a patto che:
- almeno l’80% degli utili relativi al 2024 sia accantonata ad apposita riserva
- un importo non inferiore al 30% di tali utili e, comunque, non inferiore al 24% degli utili 2023, sia riservato a investimenti per l’acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio, indicati nell’allegato A (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”) e nell’allegato B (beni immateriali) alla legge n. 232/2016, nonché nell’articolo 38 (transizione 5.0) del Dl n. 19/2024. Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dall’entrata in vigore della legge di bilancio in esame (1° gennaio 2025) ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025. In ogni caso l’importo speso non deve essere inferiore a 20mila euro.
Oltre agli investimenti finalizzati all’utilizzo di tecnologie e strumenti avanzati in grado di favorire un ruolo di primo piano sul fronte della competitività e dello sviluppo produttivo, per usufruire dell’aliquota al 20% è necessario mettere in campo iniziative che garantiscano il livello occupazionale e assicurino nuove assunzioni. In particolare, per beneficiare della riduzione, nel 2025 non deve scendere il numero dei lavoratori rispetto alla media del triennio precedente. Inoltre, devono essere effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente (2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione.
Non possono beneficiare dell’aliquota ridotta le imprese che nel 2024 o nel 2025 hanno utilizzato la cassa integrazione guadagni salvo il caso in cui l’integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in seguito a situazioni aziendali dipendenti da circostanze transitorie e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse quelle determinate da eventi metereologici eccezionali.
Attenzione a non perdere l’agevolazione
La legge di bilancio, dopo aver specificato presupposti e requisiti che consentono di accedere all’agevolazione, con la stessa precisione mette a fuoco le circostanze che determinano decadenza dal beneficio.
L’Ires ridotta è persa in caso di:
- distribuzione della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024
- dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa oppure a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto dell’agevolazione, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento.
Per molti ma non per tutti
A questo punto, vediamo quali sono le situazioni che impediscono, pur in presenza dei requisiti, di usufruire dello sconto fiscale.
Non possono applicare l’Ires ridotta le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d’imposta 2025, o che determinano il l’imponibile, anche se parzialmente, sulla base di regimi forfetari.
Disposizioni ad hoc per situazioni particolari
In caso di consolidato nazionale o mondiale, stabilisce la nuova disciplina, l’Ires con aliquota al 20% è utilizzata dalla società o ente controllante, in sede di liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.
In caso, invece, di opzione per il regime di trasparenza fiscale, l’Ires ridotta è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.
Infine, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia, possono usufruire dell’agevolazione esclusivamente per l’Ires riferita al reddito di impresa.
Per l’acconto, Ires ad aliquota ordinaria
Nero su bianco anche le istruzioni per il calcolo dell’acconto relativo al 2026. La norma precisa che per definire l’acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – ossia al periodo di applicazione dell’Ires al 20% – va fatto riferimento all’imposta che sarebbe stata dovuta per il 2025 non tenendo conto del regime transitorio in commento.
Sarà un decreto del Mef, specifica infine il comma 444, l’ultimo dedicato al regime premiale, che definirà le disposizioni attuative dell’agevolazione.
continua
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 20 gennaio
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 21 gennaio
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 22 gennaio
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 23 gennaio
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 24 gennaio
La sesta puntata è stata pubblica lunedì 27 gennaio
La settima puntata è stata pubblicata martedì 28 gennaio
L’ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 29 gennaio
La nona puntata è stata pubblicata giovedì 30 gennaio
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