Analisi e commenti

23 Gennaio 2025

Legge di bilancio 2025 – 4: i ritocchi nel perimetro dell’Iva

La legge di bilancio interviene, tra l’altro, sull’Iva, agevolando l’attività delle guide alpine (commi 64 e 65), rendendo imponibili le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (commi da 38 a 44) ed estendendo il meccanismo del reverse charge ai contratti di appalto per la movimentazione di merci (commi da 57 a 63). Vediamo come.

Iva agevolata per l’attività alpinistica (commi 64 e 65)
Attraverso la riduzione al 5% dell’aliquota Iva ordinaria, viene agevolata l’attività delle guide alpine che svolgono, in maniera autonoma, corsi di attività alpinistica, impartiti anche in forma organizzata. A tal fine, l’ultimo Bilancio modifica il numero 1-septies) della tabella A, Parte II-bis, del Dpr n. 633/1972, che, nella versione previgente, faceva riferimento a corsi di attività sportiva invernale.

In proposito, definisce guida alpina, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 6/1989, chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

Infine, resta valida l’esenzione dall’applicazione dell’Iva prevista per le predette attività svolte da scuole di alpinismo (articolo 10, punto 20, del Dpr n. 633/1972).

Iva sulla formazione di chi somministra lavoro (commi da 38 a 44)
I commi da 38 a 44 introducono una nuova fattispecie di operazione imponibile ai fini Iva, disponendo l’imponibilità per le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, ossia alle “agenzie per il lavoro” (articolo 4, Dlgs n. 276/2003), da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale a tal fine costituito (articolo 12, comma 4, dello stesso decreto legislativo) (comma 38).

Considerando, però, l’incertezza interpretativa pregressa, la legge prevede una clausola di salvaguardia: fa salvi, infatti, i comportanti dei contribuenti adottati prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi, ma non concede rimborsi d’imposta. (comma 39).

Riguardo alla disciplina della definizione agevolata delle liti pendenti, aventi a oggetto il trattamento Iva delle prestazioni di formazione rese alle agenzie per il lavoro, i relativi giudizi pendenti alla data di entrata in vigore di tale disposizione, in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definiti su istanza di parte, mediante il versamento della maggiore Iva accertata, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, ovvero con la presentazione della prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta da parte del prestatore, scomputando, dagli importi dovuti, quelli già versati in pendenza di giudizio (comma 40).

In seguito alla presentazione dell’istanza, la procedura prevede:

– la sospensione, da parte dell’organo giudiziario, del giudizio fino al termine di 90 giorni per la definizione del procedimento (comma 41)

– entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’accertamento, da parte dell’Agenzia delle entrate, della corrispondenza tra somma indicata nell’istanza di definizione e importo della maggiore Iva accertata, con conseguente comunicazione dell’esito di tale accertamento al soggetto istante (comma 42)

– entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, il deposito, da parte dell’istante, presso l’organo giurisdizionale competente, della prova del versamento effettuato ovvero dell’effettivo assolvimento dell’imposta da parte del prestatore, al fine di ottenere l’estinzione del giudizio (comma 43)

– in conseguenza del buon fine dell’esito delle precedenti operazioni, la dichiarazione dell’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere da parte dell’organo giudiziario che dispone la compensazione delle spese del giudizio (comma 44).

Reverse charge negli appalti per la movimentazione di merci (commi da 57 a 63)
Il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge, disciplinato in Italia dall’articolo 17 del Dpr n. 633/1972, già adottato dagli Stati membri in deroga alla procedura normale di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tramite il sistema della rivalsa, viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o a rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. Fanno eccezione le operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società (articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972) e di agenzie per il lavoro (comma 57).

L’efficacia della nuova disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una autorizzazione, per cui, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, per una soluzione in base alla quale il pagamento dell’Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore (articolo 18 del decreto legislativo n. 241/1997).

L’opzione esercitata deve essere comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate con apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, sul sito istituzionale dell’Agenzia. L’esercizio dell’opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione della stessa comunicazione. In caso di imposta non dovuta, il diritto al rimborso spetta al soggetto committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta. Nei confronti del committente è applicabile la sanzione di cui all’articolo 6, comma 9-bis.1, primo periodo, del Dlgs n. 471/1997. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il prestatore (commi da 58 a 62).

continua

La prima puntata è stata pubblicata lunedì 20 gennaio
La seconda puntata è stata pubblicata martedì 21 gennaio
La terza puntata è stata pubblicata mercoledì 22 gennaio

Legge di bilancio 2025 – 4: i ritocchi nel perimetro dell’Iva

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