Attualità

22 Gennaio 2025

Canone tv in bolletta, fino al 31 gennaio per l’esonero

Ancora qualche giorno a disposizione per chi ha intenzione di richiedere l’esonero del pagamento del canone Tv tramite addebito in bolletta. I contribuenti che non possiedono un apparecchio televisivo, e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale ad uso domestico, hanno infatti tempo fino al 31 gennaio 2025 per evitare l’addebito nella fattura, presentando via web (oppure con raccomandata o Pec), l’apposita dichiarazione sostitutiva, direttamente o tramite intermediario. Per ottenere l’esonero, è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica possieda un apparecchio televisivo.

La dichiarazione sostituiva: come funziona
In particolare, gli interessati devono compilare il “quadro A” del modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, insieme alle relative istruzioni, con il quale il contribuente dichiara che in nessuna delle abitazioni dove è attiva un’utenza elettrica a suo nome è presente un apparecchio tv proprio o appartenente a un componente della sua famiglia anagrafica, nella quale rientrano le persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune.

Sempre all’interno del “quadro A”, i soggetti interessati possono inoltre certificare di non essere in possesso di un’altra tv, oltre a quella per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento.

Ricordiamo che la compilazione può essere effettuata anche dagli eredi, al fine di dichiarare che nell’abitazione presso la quale è ancora attiva l’utenza elettrica temporaneamente intestata a una persona deceduta, non è presente alcun apparecchio Tv.

La dichiarazione sostitutiva non deve essere presentata dai contribuenti che non sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale. Ad esempio, se nella stessa famiglia anagrafica un soggetto è titolare dell’utenza elettrica e un altro è il titolare dell’abbonamento Tv, il canone è addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica e si procederà alla voltura automatica dell’abbonamento nei confronti del titolare dell’utenza, senza la necessità di alcun adempimento a carico del vecchio abbonato.

Tempistiche e validità dell’esonero
Per ottenere l’esonero dal pagamento del canone Tv, occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione, ripresentando pertanto la dichiarazione sostitutiva completa. Per determinare la validità dell’esonero, i tempi di presentazione sono i seguenti:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo, l’esonero è valido per l’intero anno successivo
  • dal 1° febbraio al 30 giugno, l’esonero è valido solamente per il secondo semestre dello stesso anno.

Quindi se la dichiarazione è trasmessa entro il 31 gennaio, l’esonero sarà valido per tutto il 2025, mentre chi la presenterà dal 1° febbraio e fino al prossimo 30 giugno lo vedrà riconosciuto sul secondo semestre dell’anno.

Inoltre, i contribuenti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale (senza averne altre dello stesso tipo nel medesimo anno), devono inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione della Tv entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura, per vedere riconosciuto l’esonero fin da tale data.

Come inviare la richiesta
La dichiarazione va presentata direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede, tramite:

  • l’apposita applicazione web
  • intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera)
  • posta elettronica certifica (Pec), purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta con firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 n. 82/2005 (Cad). La dovrà essere inviata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
  • raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, allegando un documento di riconoscimento valido.

Se l’addebito è già a carico di un familiare
Per completezza, si ricorda che è necessario presentare la dichiarazione sostitutiva anche nel caso in cui si è titolari di utenza elettrica di tipo residenziale e il canone è già stato addebitato ad un altro componente della famiglia anagrafica. Occorre infatti comunicare all’Agenzia il codice fiscale di chi già paga il canone e la data dalla quale decorre lo stato di appartenenza. In questo caso va compilato il quadro B della dichiarazione, che può essere presentata in qualunque momento dell’anno e non va ripresentata se non cambiano i presupposti.

Nella compilazione del quadro B è importante indicare da quando si fa parte della stessa famiglia anagrafica. La data di questo presupposto, infatti, produce effetti sulla determinazione del canone. In particolare

  • se la data di inizio di appartenenza alla famiglia anagrafica decorre dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione il canone non è dovuto per l’intero anno
  • se decorre dal 2 gennaio al 1° luglio dell’anno di presentazione il canone è dovuto per il primo semestre e non è dovuto a partire dal secondo semestre
  • se il presupposto decorre dal 2 luglio dell’anno di presentazione al 1°gennaio dell’anno successivo, il canone è dovuto per l’intero anno di presentazione e non è dovuto per l’anno successivo
  • se, infine, si fa parte della stessa famiglia anagrafica già prima del 1° gennaio dell’anno di presentazione è possibile indicare, convenzionalmente, il 1° gennaio dello stesso anno.

In caso di cambiamenti in corso d’anno
Può capitare, infine, che le condizioni dichiarate in precedenza possano cambiare. Ad esempio, viene acquistato un nuovo apparecchio televisivo nel corso dell’anno, oppure viene meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata.

In tali casi, queste modifiche vanno tempestivamente comunicate al Fisco, compilando il quadro C della dichiarazione. Il canone, in queste eventualità, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva.

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