21 Gennaio 2025
Legge di bilancio 2025 – 2: riordinate le detrazioni fiscali
La legge di bilancio 2025 revisiona il panorama di alcune detrazioni fiscali con particolare riguardo a oneri e spese. Sono previsti dei limiti alla fruizione in alcuni casi, delle modifiche ai criteri di applicazione in altri, l’aumento degli importi ammissibili in altri casi ancora. Per i redditi più elevati i benefici si riducono.
Vediamo le principali novità.
Tetto alle detrazioni in base al reddito e ai figli a carico
In ordine, troviamo prima, al comma 10, l’introduzione nel Tuir del nuovo articolo 16-ter, che limita la fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrando l’importo ammissibile in base al reddito percepito (superiore o meno a 100mila) e al numero di figli presenti nel nucleo familiare (assenza di figli, presenza di uno, due, o più di due più figli, con o senza disabilità), fermo restando il limite disposto da ciascuna norma agevolativa prevista dal predetto Tuir o da altre disposizioni (commi 2 e 3 del nuovo articolo 16-ter).
Dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese ammesse in detrazione sono previste delle esclusioni, come alcune tipologie di spese sanitarie (previste dall’articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir), le somme detraibili in quanto investimenti in start-up (articoli 29 e 29-bis Dl n. 17/2012) e in Pmi innovative (articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, Dl n. 3/2015), mentre per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Tuir) o per altri casi di detrazione ripartita in più annualità viene specificato che rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Sono esclusi dal calcolo anche gli interessi passivi e altri oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui (previsti dal Tuir, all’articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter) contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione (detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis)), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 e le rate delle spese per interventi edilizi detraibili ai sensi dell’articolo articolo 16-bis o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Modificata l’applicazione delle detrazioni per familiari a carico
A seguire, il comma 11 cambia la detrazione per figli a carico, che si potrà applicare esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata.
In particolare, la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992 (comma 11, lettera a), n. 1), che modifica l’articolo 12, comma 1, lettera c), primo periodo del Tuir).
Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli, pari a 750 euro (comma 11, lettera a), n. 2) per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Viene, inoltre, esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero (comma 11, lettera b).
Incrementate le detrazioni Irpef per le spese di istruzione
Successivamente il comma 13 aumenta il limite detraibile delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione che passa, per ciascun alunno, da 800 euro (importo previsto dall’anno di imposta 2019, dall’articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del Tuir) a 1000 euro.
Tale disposizione si applica nei casi di frequenza di scuole sia statali sia paritarie private e degli enti locali (individuati dall’articolo 1 della legge n. 62 del 2000).
Aumentata la spesa detraibile per cani guida
Infine, il comma 229 incrementa da 1.000 a 1.100 euro l’importo massimo della spesa detraibile, dall’imposta lorda, sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida, disciplinato dall’articolo 15, comma 1-quater del Tuir.
La prima puntata è stata pubblicata lunedì 20 gennaio 2025
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