20 Gennaio 2025
Legge di bilancio 2025 – 1: nuove su Irpef e lavoro dipendente
L’ultimo Bilancio (legge n. 207/2024) ha reso strutturale la riduzione, da quattro a tre, delle aliquote Irpef (23, 35 e 43 per cento) già prevista per il 2024 dal Dlgs 216/2023. Inoltre, ha aumentato a 1.955 euro la detrazione per i redditi da lavoro dipendente inferiori a 15mila euro, ampliando il perimetro della “no tax area” per i redditi fino a 8.500 euro, anch’essa stabilita dallo stesso decreto legislativo. Di conseguenza, ha adeguato l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno per valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia. Questo, tra l’altro, con i commi da 2 a 9 dell’articolo 1.
Le “ratifiche” del comma 2
La norma, alla lettera a), esordisce con lo stabilizzare le tre aliquote Irpef già previste, come detto, dal decreto 216/2023, quindi, conferma, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, che:
- fino a 28mila euro di reddito, si applica l’aliquota del 23%
- oltre i 28mila e fino a 50mila euro, quella del 35%
- oltre i 50mila euro, la più alta del 43 per cento.
È, pertanto, definitivamente depennata l’aliquota del 25% che, fino al 2023, si è applicata allo scaglione di reddito compreso tra 15mila e 28mila euro.
A questo sistema è necessario aggiungere le addizionali regionali e comunali all’Irpef, che si applicano al reddito complessivo. Le stesse devono essere versate se, per l’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef.
Lo stesso comma, alla lettera b), prevede l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione per i redditi da lavoro dipendente inferiori a 15mila euro. Misura anch’essa stabilita dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 216/2023.
Le “conseguenze” nel comma 3
Per neutralizzare gli effetti della rimodulazione della detrazione da lavoro dipendente e dell’accorpamento delle prime due aliquote dell’Irpef, nell’ottica di una riduzione del cuneo fiscale, il legislatore, al comma 3, ha previsto che l’importo da prendere in considerazione per valutare la spettanza del trattamento integrativo venga diminuita dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno. In sostanza, il riconoscimento del trattamento integrativo, per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro, scatta qualora l’imposta lorda sia superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente (1.955 euro, diminuita dell’importo di 75 euro).
A tal proposito, ricordiamo che il trattamento integrativo (articolo 1, Dl n. 3/2020), per un ammontare annuo pari a 1.200 euro, spetta solo in caso di “capienza”. Quindi, l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione rimodulata. In assenza della disposizione del comma 3, l’aumento di 75 euro della detrazione per reddito da lavoro dipendente avrebbe comportato l’esclusione di alcuni beneficiari dalla percezione del descritto trattamento integrativo.
Le novità dei commi da 4 a 9
Dal 2025 il taglio del cuneo fiscale viene affidato a nuove misure agevolative.
Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20mila euro, l’ultimo Bilancio riconosce ai titolari, a eccezione dei percettori di redditi da pensione, un contributo esente, calcolato in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito. Mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20mila e 40mila euro prevede una detrazione pari a mille euro per redditi fino a 32mila euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32mila euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40mila (commi 4, 5 e 6).
Nel dettaglio, il bonus destinato ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 20mila euro, si determina applicando al reddito una percentuale pari al:
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro
- 5,3% se lo stesso reddito è superiore a 8.500 ma non a 15mila euro
- 4,8% se è superiore a 15mila (comma 4).
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente deve essere rapportato all’intero anno (comma 5).
Il comma 6, a sua volta, riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente, a eccezione dei percettori di redditi da pensione, che hanno un reddito complessivo superiore a 20mila euro una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
- a mille euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20mila ma non a 32mila euro
- al prodotto tra mille euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 8mila euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32mila ma non a 40mila euro.
Queste somme sono riconosciute in via automatica dai sostituti d’imposta, al momento dell’erogazione delle retribuzioni, verificandone la spettanza in sede di conguaglio. Nel caso gli importi non siano dovuti, i sostituti possono recuperarli e, se gli stessi superano i 60 euro, il recupero deve essere effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Quando si tratta, invece, di bonus (quelli del comma 4) non spettanti, i sostituti possono compensare il credito maturato, per effetto dell’erogazione della somma, tramite compensazione (commi 7 e 8).
Per il calcolo delle soglie di reddito che danno accesso ai nuovi contributi e detrazioni il comma 9 stabilisce, da un lato, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo i redditi dei lavoratori impatriati, con anche la quota esente sulla base di disposizioni speciali (articolo 44, comma 1, Dl n. 78/2010; articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 e articolo 5 del Dlgs n. 209/2023). Dall’altro, che lo stesso reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Continua

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