Normativa e prassi

10 Gennaio 2025

Autoliquidazione successioni 2025, spazio a codici nuovi e ridenominati

Con le nuove disposizioni sui pagamenti delle imposte di successione, introdotte dal Dlgs n. 139/2024, l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 2/2025 istituisce nuovi codici tributo e ne ridenomina altri già esistenti. Le modifiche al Testo unico sulle successioni apportate dal citato decreto legislativo si applicano alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.

La nuova disciplina, in sintesi, prevede l’autoliquidazione dell’imposta di successione da parte dei contribuenti entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Nel caso in cui sia dovuta una maggiore imposta, l’ufficio emette un avviso di liquidazione entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni.

È ammesso, inoltre il pagamento rateale in otto rate trimestrali (o in dodici rate trimestrali per gli importi che superano i 20mila euro).

I versamenti da autoliquidazione
La risoluzione, in linea con le nuove disposizioni, istituisce i seguenti codici tributo da utilizzare per l’autoliquidazione delle imposte:

1539” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”.

1635” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso
  • nella sezione “Contribuente” il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede
  • il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”
  • per il solo codice tributo “1539”, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è sempre valorizzato nel formato “NNRR”, ove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (per i versamenti in unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”).

In caso di pagamenti rateali è previsto un versamento iniziale non inferiore al 20% dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento in unica soluzione, con il campo valorizzato con “0101”. Per il rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, “08” oppure “12”).

Versamento di sanzioni in caso di ravvedimento operoso
La risoluzione, inoltre, per i pagamenti tardivi, istituisce il seguente codice tributo:

1549” denominato “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzione da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

  • nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso
  • nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede
  • il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”.

La risoluzione inoltre rinomina il codice tributo:

1535” denominato “Successioni – Sanzione da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”.

Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente “1537” denominato “Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D. Lgs. n. 472/1997”.

Versamento delle somme dovute a seguito di avvisi di liquidazione
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici, la risoluzione in esame istituisce il codice tributo:

A139” denominato “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta – Art. 33, comma 3, del TUS”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.

Per le spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

È ridenominato il codice tributo:

A150” denominato “Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS”.

Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente “A152” denominato “Successioni – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta”.

Infine, sono ridenominati i seguenti codici tributo:

1532” denominato “Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali

1567” denominato “Atti pubblici – Tasse per i servizi ipotecari e catastali

A142” denominato “Atti pubblici – Successioni – Tasse per i servizi ipotecari e catastali – Somme liquidate da ufficio”.

Autoliquidazione successioni 2025, spazio a codici nuovi e ridenominati

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