8 Gennaio 2025
Credito d’imposta pubblicità 2024: invio dichiarazioni dal 9 gennaio
Dal 9 gennaio è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2024 ai fini del riconoscimento del credito d’imposta (articolo 57-bis del Dl n. 50/2017). L’invio va effettuato attraverso l’area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate entro lunedì 10 febbraio, come previsto dal provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 dicembre 2024. Una volta effettuato l’accesso, l’apposito canale è disponibile nella sezione “Servizi per”, alla voce “Comunicare”.
L’agevolazione è destinata alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali e consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Dal 2023, per beneficiarne, è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis“.
L’invio della dichiarazione sostitutiva conclude l’iter preliminare a carico dei richiedenti. Per beneficiare dell’agevolazione fiscale, infatti, i soggetti interessati devono preliminarmente presentare, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato.
Successivamente, dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo, devono presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestano che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma. Quest’anno, quindi per gli investimenti sostenuti nel 2024, il termine per la dichiarazione sostitutiva è stato spostato al 10 febbraio 2025, dal momento che il 9 febbraio cade di domenica.
L’elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e indicando il codice tributo “6900”.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, dove è possibile anche consultare il modello e le relative istruzioni.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.