24 Dicembre 2024
Global minimum tax: online il IV decreto attuativo
Pubblicato sul sito del Mef il decreto del 20 dicembre 2024 del vice ministro dell’Economia e delle Finanze, contenente disposizioni di natura diversa in materia di global minimum tax (Gmt), finalizzate ad adattare l’ordinamento nazionale alle interpretazioni fornite dall’Ocse/G20 “Inclusive framework on base erosion and profit shifting” con la pubblicazione delle varie Guide amministrative (Administrative guidance) che si sono succedute nel corso dell’anno in corso e del 2023. Si tratta, in sostanza, della quarta tranche di disposizioni attuative del Dlgs n. 209/2023.
L’articolo 1 definisce alcuni termini utilizzati nel Dm, rinviando in modo più generale alle definizioni contenute nel decreto legislativo, al fine di garantire la conformità all’approccio comune stabilito dall’articolo 9 di tale decreto.
L’articolo 2, in conformità con la guida amministrativa di febbraio 2023, intitolata “Sovereign wealth funds and the definition of ultimate parent entity”, disciplina alcuni aspetti relativi ai cosiddetti “fondi sovrani”. In particolare, specifica che questi fondi, qualora soddisfino la definizione di “entità statale”, non possono essere qualificati come entità controllante capogruppo. Analogamente, i fondi sovrani non sono considerati titolari di una partecipazione di controllo nelle entità in cui detengono una quota di proprietà. Le disposizioni in esame hanno l’effetto di escludere la possibilità che gruppi multinazionali o nazionali, i quali da soli non raggiungerebbero la soglia di 750 milioni di euro, vengano considerati parte di un gruppo più ampio, soggetto all’applicazione della Gmt, unicamente per il fatto di essere di proprietà governativa attraverso un fondo sovrano.
L’articolo 3, in linea con la guida amministrativa di febbraio 2023 dal titolo “Meaning of “ancillary” for non-profit organisations”, chiarisce il significato di “attività ausiliarie” ai fini della corretta identificazione di alcune entità escluse dall’applicazione della Gmt, in applicazione dell’articolo 11, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo. In base a tale disposizione, sono escluse dall’ambito della global minimum tax le entità il cui valore è detenuto per almeno il 95% da una o più entità elencate nella lettera a) del comma 1 dello stesso articolo (cioè entità statali, organizzazioni internazionali, organizzazioni senza scopo di lucro, fondi pensione, fondi di investimento e veicoli di investimento immobiliare che controllano direttamente o indirettamente attraverso entità escluse, con l’eccezione delle entità di servizi pensionistici), purché svolgano esclusivamente attività ausiliarie rispetto a quelle delle entità sopra menzionate.
Per semplificare l’individuazione dei soggetti ammissibili a tale esclusione, la disposizione introduce un criterio forfetario per determinare quando le controllate al 100% da organizzazioni senza scopo di lucro – Non-profit organisations (Npo) – possono essere considerate come svolgenti attività ausiliarie. Tutto ciò, in considerazione della circostanza che “The Inclusive Framework has agreed that the GloBE Rules were not generally intended to impose top up taxes on the commercial fundraising activities of NPOs carried out through the NPOs’ directly or indirectly wholly-owned subsidiaries, where these trading activities are solely performed to raise funds for the benefit of the NPO and the revenues from these activities would be below the revenue threshold at which trading activities generally become subject to the GloBE Rules”.
L’articolo 4, in attuazione della linea guida amministrative di febbraio 2023, dal titolo “Excluded equity gains or loss and hedges of investments in foreign operations”, relativa al trattamento degli strumenti di copertura, prevede un’opzione valida per escludere gli utili e le perdite da cambi che incidono sull’utile o sulla perdita netta contabile dell’esercizio di un’impresa o di un’entità a controllo congiunto.
L’articolo 5, intitolato “Annullamento del debito”, introduce un’opzione annuale che recepisce la linea guida amministrativa di febbraio 2023 da titolo “Treatment of debt releases”. L’opzione in commento consente di escludere dalla base imponibile del debitore – sia esso un’impresa o un’entità a controllo congiunto – i componenti positivi derivanti dalla rinuncia al credito. In tali circostanze, infatti, si genera solitamente una sopravvenienza attiva non tassata in capo al soggetto debitore, che potrebbe comportare un’imposizione integrativa. Per evitare distorsioni e opportunità di pianificazione fiscale da parte dei gruppi “in scope“, a seguito dell’opzione, i componenti reddituali positivi derivanti dall’annullamento del debito (o dalla rinuncia al credito) non concorrono al calcolo del reddito o della perdita rilevanti ai fini della Gmt, purché la rinuncia avvenga in specifici contesti di “salvataggio aziendale”.
L’articolo 6, recepisce la linea guida amministrativa di febbraio 2023 in tema di “Simplification for short-term portfolio shareholdings (Article 3.2.1(b)), introducendo una semplificazione che permette alle imprese di esercitare un’opzione valida per cinque anni. L’opzione in commento consente ai gruppi multinazionali o nazionali di evitare oneri significativi di compliance nel distinguere tra le “Partecipazioni di portafoglio” a breve termine e quelle a lungo termine. In linea di principio, in base all’articolo 23, comma 2, lettera b) del decreto legislativo, il “dividendo” è considerato escluso in caso di “partecipazione di portafoglio”, ossia una partecipazione che attribuisce un diritto inferiore al 10% degli utili, del capitale o dei diritti di voto, detenuta da più di un anno (holding period). L’esercizio della summenzionata opzione comporta l’inclusione nel calcolo del reddito o perdita rilevante dei “dividendi” percepiti, relativi a tutte le “partecipazioni di portafoglio” (a Filing Constituent Entity can (for each Constituent Entity) make a Five-Year Election to include in the computation of GloBE Income all dividends received by the Constituent Entity with respect to Portfolio Shareholdings, regardless of whether these are Short-term Portfolio Shareholdings).
L’articolo 7, in relazione alla guida amministrativa del mese di febbraio 2023 in tema di “Application of article 7.5 to mutual insurance companies”, prevede l’applicazione dell’opzione di trasparenza fiscale per un’entità di investimento, ai sensi dell’articolo 49, commi 1 e 3 del decreto legislativo, qualora sia di proprietà di una compagnia di mutua assicurazione regolamentata.
L’articolo 8 riguarda il tema delle Loss-making parent entities of Cfc di cui alle linee guida amministrative di febbraio 2023. La disposizione trova applicazione in caso di redditi tassati in base a un regime Cfc o altro regime equivalente (when there is foreign source income brought into charge under a CFC regime or otherwise), che pone in rilievo un credito per imposte pagate all’estero. In assenza di una specifica disposizione, l’Etr della controllante si potrebbe ridurre, in quanto l’utilizzo del credito per imposte “pagate” all’estero generatosi in precedenti esercizi è di norma escluso dal calcolo delle imposte rilevanti rettificate (articolo 4.4.1 (e) delle GloBe rules e articolo 29, comma 5 lettera a) del decreto legislativo). Difatti, a mente dell’articolo 29, comma 5, lettera e), “l’importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite non include … l’importo netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite contabilizzate in conseguenza del riconoscimento e utilizzo di crediti di imposta”. In questo contesto, occorre considerare che il reddito di fonte estera (della Cfc) potrebbe compensare una perdita fiscale nazionale, con la conseguenza che non è possibile generare una attività fiscale differita (o Dta) che sarebbe stata inclusa nelle imposte rilevanti rettificate al momento del suo riversamento in esercizi successivi. Di conseguenza, da un lato si genera un credito per le imposte estere, che non può essere utilizzato nel calcolo delle imposte rilevanti; dall’altro, si evita la rilevazione di Dta rilevanti ai fini del medesimo calcolo. Per garantire risultati equivalenti nell’utilizzo dei crediti per le imposte pagate all’estero, da un lato, e delle Dta derivanti da perdite “riversate”, dall’altro, il comma 1 dell’articolo 8 del Dm prevede che, a determinate condizioni, le disposizioni dell’articolo 29, comma 5, lettera e), non si applichino nel caso di attività fiscali differite (derivanti da crediti di imposta), che sostituiscono quelle da riporto delle perdite (In order to produce functionally equivalent outcomes, the GloBE Rules should give effect to tax attributes that are provided for in lieu of a loss carry-forward when there is a domestic source loss and foreign source income in the same year).
L’articolo 9, recependo la guida amministrativa di luglio 2023 dal titolo “General currency conversion rules for the GloBE rules”, stabilisce le regole generali di conversione valutaria. In particolare, la regola principale, contenuta nel comma 1 del presente articolo, stabilisce che tutti i calcoli previsti per determinare l’imposizione integrativa devono essere effettuati in base alla valuta di presentazione del bilancio consolidato del gruppo multinazionale o nazionale.
Infine, l’articolo 10 disciplina il regime transitorio per l’allocazione delle imposte rilevanti collegate a un regime Cfc misto, in conformità alla guida amministrativa di febbraio 2023, relativa all’Allocation of taxes arising under blended Cfc tax regimes, e alla guida amministrativa di dicembre 2023, concernente le Further administrative guidance on the allocation of blended Cfc taxes. Il termine “Regime Cfc misto” identifica un regime fiscale delle società controllate estere diverso da quello applicato sulle singole Cfc (in base giurisdizionale o transazionale), in quanto aggrega il reddito, le perdite e le imposte accreditabili di tutte le controllate estere ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dall’impresa proprietaria ai fini del medesimo regime. Come chiarito anche dalla linee guida amministrative di febbraio “The Us global intangible low-taxed income (Gilti) regime is an example of a blended Cfc tax regime”. La disposizione in commento prevede che l’imposta rilevante dovuta da un proprietario (o socio), per effetto dell’applicazione di un “Regime Cfc misto” nel suo Paese di localizzazione (push down), è allocata alla singola Cfc ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo, in base a un approccio formulaico in via transitoria per gli esercizi che iniziano il 31 dicembre 2025 o prima, ma che non includono un esercizio che termina dopo il 30 giugno 2027.
I precedenti Dm attuativi sono del:
1) 20 maggio 2024, recante “Disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209” (vedi articolo “Global minimum tax: i regimi transitori semplificati”)
2) 1° luglio 2024, con le “Diposizioni attuative dell’imposta minima nazionale di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209” (vedi articolo “Global minimum tax: pronte le misure attuative”)
3) 11 ottobre 2024, recante “Diposizioni attuative riguardanti la riduzione da attività economica sostanziale (SBIE) di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209” (vedi articolo “Mef, come calcolare la riduzione Sbie ai fini della Global minimum tax – 1”).

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