Attualità

16 Dicembre 2024

Iscrizione soggetti non Ue al Vies, i criteri per prestare la garanzia

Indicazioni da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze per i soggetti Iva non residenti nell’Unione europea che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. È stato pubblicato infatti in Gazzetta ufficiale il decreto del 4 dicembre 2024, nel quale sono presenti i criteri per il rilascio della garanzia che gli operatori extra Ue devono prestare in favore dell’Agenzia delle entrate per essere inclusi nell’archivio Vies, il sistema elettronico di scambio di dati che consente la verifica della validità di una partita Iva. Un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del decreto, ne definirà le modalità operative.

La disposizione del Mef fa seguito a quanto stabilito dal Dlgs n. 13/2024, che ha introdotto nell’articolo 35 del decreto Iva il comma 7-quater, nel quale appunto viene stabilito che per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati  aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono  gli  obblighi  Iva  tramite  un  rappresentante  fiscale (articolo 17 comma 3 Dpr n. 633/1972), l’inclusione nella banca dati dei soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie avvenga previo rilascio di  un’idonea garanzia, secondo le modalità definite dal Mef. Quest’ultimo, anche sulla base di specifici accordi operativi stipulati tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza, individua inoltre i termini e le modalità di intervento per la verifica degli adempimenti previsti.

Nel dettaglio, il decreto prevede che la garanzia, sotto forma di cauzione in titoli di Stato (o garantiti dallo Stato) oppure tramite fideiussione bancaria, vada prestata in favore del direttore pro tempore della direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, per un valore massimale minimo di 50mila euro e per un periodo minimo di trentasei mesi. Stesso obbligo anche per gli operatori già inclusi nel Vies alla data di pubblicazione dell’atteso provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che dovranno adeguarsi entro i successivi 60 giorni pena l’esclusione dalla banca dati. 

Archivio Vies: cos’è e come funziona
Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (Vat information exchange system), il sistema per lo scambio di informazioni sull’Iva costituito da un motore di ricerca, di cui la Commissione europea è titolare. L’obbligo di essere inclusi nell’archivio per poter effettuare operazioni intracomunitarie riguarda tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione. La richiesta, come detto, può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello Anr) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale. 

La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli per la dichiarazione di inizio attività AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.

I soggetti già titolari di partita Iva che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati. Nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio sono effettuati controlli formali sulla regolare presentazione degli elenchi riepilogativi relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate. A seguito di tali controlli, l’Agenzia delle Entrate procede all’esclusione dal Vies dei soggetti che risultano non aver presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi.
 

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