Normativa e prassi

28 Novembre 2024

Il dipendente ministeriale prestato, va pagato dalla Regione finanziata

I compensi al rappresentante del ministero delle Imprese e del Made in Italy, nominato membro della commissione di verifica dello stato di avanzamento di un’iniziativa regionale a vantaggio dei consumatori, finanziata dallo stesso ministero, devono essere erogati dalla Regione beneficiaria del finanziamento, grazie a un bando emanato con decreto direttoriale del 4 agosto 2023.

Questa, pertanto, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà effettuare, al momento del pagamento, la ritenuta d’acconto dell’Irpef dovuta dal pubblico dipendente sulle somme percepite. Non è condivisibile, a parere dell’Agenzia, la soluzione proposta dall’Amministrazione territoriale, secondo la quale i compensi debbano essere prima corrisposti al ministero e poi erogati dallo stesso al proprio dipendente. 

Il motivo è spiegato dall’Agenzia delle entrate nella risposta n. 232 del 28 novembre 2024, con la quale definisce la tipologia di reddito in questione e gli adempimenti del sostituto d’imposta. Il tutto riepilogando le relative norme del Tuir e qualche documento di prassi. Innanzitutto, l’articolo 50, comma 1, lettera b), che ricomprende, fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, “le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato”. 

Si tratta –  e l’Amministrazione lo ha già ampiamente sottolineato nella circolare n. 326/1997 – di somme e valori che il lavoratore percepisce da soggetti diversi dal proprio datore di lavoro, quindi, per i dipendenti pubblici da soggetti diversi dallo Stato (eventuali somme e valori corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella cui appartiene il dipendente pubblico costituiscono redditi di lavoro dipendente), per incarichi svolti in relazione alle funzioni della propria qualifica e in dipendenza del proprio rapporto di lavoro.

In queste ipotesi, l’assimilazione al lavoro dipendente di un’attività che può anche essere oggettivamente autonoma, deriva dal fatto che essa viene fornita dal dipendente in relazione a un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. Tanto detto, va da sé che i compensi percepiti dal membro della commissione di verifica, nominato in qualità di rappresentante del Ministero, erogati da una pubblica amministrazione differente da quella di appartenenza, costituiscono redditi di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir).

Dal lato degli adempimenti del sostituto d’imposta, continua l’Agenzia richiamando la risoluzione n. 354/2002, l’obbligo di effettuare la ritenuta (articolo 29, comma 1, Dpr n. 600/1973), scatta ogniqualvolta le Amministrazioni dello Stato corrispondono redditi di lavoro dipendente a cui si applica la disciplina contenuta nell’articolo 51 del Tuir e non assume rilevanza la circostanza che il percipiente non sia dipendente dell’Amministrazione erogante.

Tornando al caso alla sua attenzione, sottolinea che il decreto di assegnazione del finanziamento, ricomprende fra le spese ammissibili gli “oneri relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica”. La conclusione è che le spese per la commissione sono parte integrante del finanziamento erogato alla Regione, la quale dispone delle somme appositamente stanziate per il compenso dei membri della commissione di verifica. 

Tanto premesso, l’Agenzia ritiene che i compensi al membro rappresentante del Mimit debbano essere erogati dalla Regione, che in qualità di sostituto d’imposta effettuerà, all’atto del pagamento, una ritenuta diretta in acconto dell’imposta dovuta dal pubblico dipendente sulle somme erogate.

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