27 Novembre 2024
Niente gruppo Iva senza vincolo organizzativo
L’insussistenza del vincolo organizzativo, stabilita nel dettaglio nell’accordo sulle modalità di liquidazione di alcune delle società appartenenti a un gruppo, acquisito da un’altra compagine, porta inevitabilmente alla non inclusione, nel perimetro del nuovo gruppo Iva, anche delle società non in liquidazione.
Lo conferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 228 del 26 novembre 2024, fornita a due società (la controllante e l’eventuale controllata, parte del gruppo “assorbito”, non in liquidazione) che, congiuntamente, hanno chiesto la verifica dell’insussistenza di uno dei vincoli previsti dall’ex articolo 70-ter, comma 3, del decreto Iva, per l’ingresso in un gruppo Iva.
In base a tale disposizione, il gruppo Iva è costituito in seguito a un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo.
Inoltre, la norma in questione considera sussistente un vincolo organizzativo, quando tra gli stessi soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto (libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile), o in via di fatto, tra gli organi decisionali dei medesimi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.
Secondo l’Agenzia, per giungere a una conclusione, l’articolo 70-ter del decreto Iva va analizzato in correlazione alla presunzione di cui all’articolo 2497-sexies del codice civile ai sensi del quale “si presume, salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’articolo 2359”.
Nel caso in esame, sebbene la sussistenza del controllo, da parte di una delle istanti nei confronti del gruppo del quale fa parte l’altra, giusta la previsione di cui all’articolo 2497-sexies del codice civile, possa essere, di per sé considerato un elemento sufficiente a fondare la presunzione di sussistenza della direzione e del coordinamento della società, la documentazione prodotta appare condurre in altra direzione.
Nell’accordo (ex articolo 23, comma 1, lettera c, del Codice della crisi e dell’insolvenza), che ha disciplinato le modalità di gestione e nomina dei liquidatori delle società del gruppo “consolidato”, si legge infatti che “il Gruppo e le singole Società del Gruppo (DELTA) non saranno soggetti ad attività di direzione e coordinamento da parte del socio (ALFA)” e si prevede che le società “agiranno in piena autonomia giuridica e gestionale. Ciascuna tra (ALFA e DELTA1) effettueranno comunicazioni coerenti al rispettivo Registro delle Imprese”.
Pertanto, secondo l’Agenzia, la controllante istante non esercita alcuna attività di indirizzo e coordinamento nei confronti della controllata, anch’essa istante e quindi fornisce parere favorevole alla richiesta di non inclusione della suddetta società nel perimetro del nuovo gruppo Iva.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 14 Agosto 2026
Welfare aziendale e rimborsi Rsa, non imponibilità a largo raggio
Le modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025 I rimborsi dei datori di lavoro per le spese sostenuti dai lavoratori dipendenti per la degenza dei genitori nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono esenti da Irpef, anche se il genitore non è convivente.
Analisi e commenti 14 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (6) abbonamenti al trasporto pubblico
Chi sceglie la precompilata può trovare la spesa già inserita.
Normativa e prassi 13 Agosto 2026
Varo del decreto fiscale “omnibus” con novità ad ampio raggio
Numerosi i tributi e le discipline specifiche toccati dagli interventi, tra cui l’adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri L’atto, che proprio per l’ampiezza degli interventi è stato definito dalla stampa come “omnibus”, era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso al Senato il 21 luglio 2026 per il parere delle Commissioni competenti.
Analisi e commenti 13 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (5) i premi contro le calamità naturali
Per le polizze che coprono questa tipologia di rischio sull’abitazione, anche stipulate dal condominio, è prevista una detrazione del 19% della spesa sostenuta, senza limiti e anche per più immobili I premi versati per assicurare una casa contro i danni provocati da terremoti, alluvioni e altri fenomeni naturali possono dare diritto a una detrazione Irpef del 19%.