Normativa e prassi

27 Novembre 2024

Manca il vincolo organizzativo, non si rientra nel Gruppo Iva

L’insussistenza del vincolo organizzativo, stabilita nel dettaglio nell’accordo sulle modalità di liquidazione di alcune delle società appartenenti a un gruppo, acquisito da un’altra compagine, porta inevitabilmente alla non inclusione, nel perimetro del nuovo gruppo Iva, anche delle società non in liquidazione.

Lo conferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 228 del 26 novembre 2024, fornita a due società (la controllante e l’eventuale controllata, parte del gruppo “assorbito”, non in liquidazione) che, congiuntamente, hanno chiesto la verifica dell’insussistenza di uno dei vincoli previsti dall’ex articolo 70-ter, comma 3, del decreto Iva, per l’ingresso in un gruppo Iva.

In base a tale disposizione, il gruppo Iva è costituito in seguito a un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo.

Inoltre, la norma in questione considera sussistente un vincolo organizzativo, quando tra gli stessi soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto (libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile), o in via di fatto, tra gli organi decisionali dei medesimi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Secondo l’Agenzia, per giungere a una conclusione, l’articolo 70-ter del decreto Iva va analizzato in correlazione alla presunzione di cui all’articolo 2497-sexies del codice civile ai sensi del quale “si presume, salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’articolo 2359”.

Nel caso in esame, sebbene la sussistenza del controllo, da parte di una delle istanti nei confronti del gruppo del quale fa parte l’altra, giusta la previsione di cui all’articolo 2497-sexies del codice civile, possa essere, di per sé considerato un elemento sufficiente a fondare la presunzione di sussistenza della direzione e del coordinamento della società, la documentazione prodotta appare condurre in altra direzione.

Nell’accordo (ex articolo 23, comma 1, lettera c, del Codice della crisi e dell’insolvenza), che ha disciplinato le modalità di gestione e nomina dei liquidatori delle società del gruppo “consolidato”, si legge infatti che “il Gruppo e le singole Società del Gruppo (DELTA) non saranno soggetti ad attività di direzione e coordinamento da parte del socio (ALFA)” e si prevede che le società “agiranno in piena autonomia giuridica e gestionale. Ciascuna tra (ALFA e DELTA1) effettueranno comunicazioni coerenti al rispettivo Registro delle Imprese”.

Pertanto, secondo l’Agenzia, la controllante istante non esercita alcuna attività di indirizzo e coordinamento nei confronti della controllata, anch’essa istante e quindi fornisce parere favorevole alla richiesta di non inclusione della suddetta società nel perimetro del nuovo gruppo Iva.

Manca il vincolo organizzativo, non si rientra nel Gruppo Iva

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