18 Novembre 2024
Credito d’imposta Zes unica, via alle comunicazioni integrative
Ultimo step per il credito d’imposta Zes unica. Da oggi, 18 novembre 2024 è possibile inviare, tramite l’apposito modello, la comunicazione integrativa necessaria ad attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 destinati alle Zone economiche speciali e indicati nella comunicazione originaria. Nella comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti ulteriori o di importo maggiore rispetto a quelli della comunicazione originaria, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla relativa documentazione probatoria. La finestra temporale si chiude lunedì 2 dicembre 2024, ultimo giorno per effettuare l’adempimento.
Il modello dovrà essere inviato all’Agenzia utilizzando esclusivamente il software dedicato, denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate. L’adempimento dovrà essere effettuato anche se la “comunicazione originaria” indica investimenti agevolabili già realizzati alla data di trasmissione della stessa.
Modalità di accesso al Credito d’imposta Zes
Introdotto dall’articolo 16 del Dl n. 124/2023, il credito d’imposta Zes prevede un contributo a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, destinati alle zone produttive Zes (Zone economiche speciali). Si ricorda che la Zes unica comprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (ammissibili alla deroga dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Tfue) e Abruzzo (ammissibili alla deroga dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Tfue), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Per la fruizione del credito d’imposta, il decreto legge istitutivo dell’agevolazione ha previsto, in primo luogo, l’invio di una comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, tramite l’apposito modello con i dati dell’impresa e degli investimenti (approvato con provvedimento dell’11 giugno 2024). In pratica gli aspiranti beneficiari, o il soggetto incaricato, dovevano inviare, entro i termini indicati, la comunicazione con le spese sostenute o da sostenere dal 1° gennaio al 15 novembre 2024.
La disciplina sul bonus prevede, inoltre, la trasmissione telematica di una comunicazione integrativa (articolo 1 Dl 113/2023) attestante l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2024, degli investimenti indicati nella comunicazione originaria. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.
Il modello per la comunicazione integrativa e le relative istruzioni sono stati approvati con il provvedimento del 9 settembre 2024. Il modello, tuttavia, è stato successivamente aggiornato con il provvedimento del 6 novembre 2024, in linea con le previsioni dell’articolo 8 del Dl n. 155/2024. Tale disposizione, infatti, ha previsto che i beneficiari possano indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria o di importo superiore, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e ai documenti probatori. Questo ampliamento degli investimenti ha reso necessario l’aggiornamento della modulistica.
Resta invariata la finestra temporale per l’invio della comunicazione integrativa che va dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.
Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo di 100 milioni per ciascun progetto. Non rientrano nell’agevolazione gli investimenti inferiori a 200mila euro.
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