Normativa e prassi

12 Novembre 2024

Credito d’imposta Zes agricoltura, comunicazioni dal 20 novembre

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024, il decreto del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 18 settembre 2024, con le misure attuative del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona  economica speciale per il Mezzogiorno (“Zes unica”) per le imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, forestale, della  pesca e dell’acquacoltura (articolo 16-bis Dl n. 124/2023). Le domande con le spese ammissibili dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025. Per l’anno 2024, il contributo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro.

L’agevolazione riguarda gli acquisti effettuati dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, anche tramite locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio Zes. Incluso nella misura di favore anche l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Si ricorda che la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, “Zes unica”, istituita con il Dl n. 124/2023, include i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.

Le imprese, come specificato nell’articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale, possono accedere all’agevolazione in relazione agli investimenti “destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera a) del TFUE e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107 § 3 lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia 2022-2027”.

I beni devono essere realmente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva ubicata nella Zes. Il valore di terreni e fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Il credito d’imposta non può essere applicato a progetti di investimento di importo inferiore a 50mila euro.

Il decreto in esame, inoltre, definisce nel dettaglio tutti gli investimenti agevolabili nel settore della pesca e dell’acquacoltura, come quelli destinati a limitare l’impatto della pesca sull’ambiente, a promuovere la salute e la sicurezza dei pescatori, a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, a migliorare i porti di pesca e i luoghi di sbarco, a rendere più produttivo il settore e i siti dell’acquacoltura (articoli 14-18 del decreto).

Beneficiari del tax credit
Indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile adottato, possono beneficiare del contributo le imprese agricole comprese nell’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le imprese forestali, le piccole e medie imprese o microimprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Sono escluse, invece, dall’aiuto le imprese destinatarie di ordini di recupero conseguenti a una decisione della Commissione che abbia dichiarato gli aiuti illegittimi, le imprese in difficoltà (articolo 1, comma 5, regolamento Ue 2022/2472), le grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le imprese specificamente individuate all’articolo 1 del regolamento Ue 2022/2473.

Modalità di accesso al credito d’imposta
Le imprese che vogliono beneficiare dell’agevolazione dovranno inviare all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, una comunicazione con le spese ammissibili sostenute dal 16 maggio al 15 novembre 2024. Il modello per le domande e le modalità di invio saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia di prossima emanazione. Nell’arco della finestra temporale le imprese possono inviare una nuova richiesta che annulla la precedente. È possibile anche presentare, con le stesse modalità, la rinuncia integrale al credito.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze sarà emanato un provvedimento dell’Agenzia con la percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, per il rispetto dei limiti di spesa. Le imprese, nella comunicazione, dovranno dichiarare fra l’altro l’eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e aiuti de minimis oltre a specificare che il relativo cumulo non determina il superamento dei limiti consentiti dalle norme comunitarie.

Da segnalare, inoltre, che se i beni non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il bonus è rideterminato escludendo il costo di tali beni. Per i beni dismessi o venduti o destinati ad altre strutture, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello del funzionamento, il costo è ugualmente soggetto a rideterminazione.

Altro requisito importante per le imprese beneficiarie è il mantenimento dell’attività nella Zes unica per almeno cinque anni successivi all’investimento, pena la decadenza dai benefici. Anche l’accertamento dell’insussistenza dei requisiti o di elementi della documentazione non rispondenti al vero comporta la decadenza dal credito d’imposta.

Credito d’imposta Zes agricoltura, comunicazioni dal 20 novembre

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