28 Ottobre 2024
Bonus librerie 2024, domande fino al 31 ottobre
In dirittura d’arrivo la scadenza per la presentazione delle domande per usufruire del tax credit librerie, relativo alle spese sostenute dai venditori di libri al dettaglio nel 2023. Fino alle 12 del 31 ottobre, infatti, gli utenti interessati possono ancora richiedere il riconoscimento del bonus, esclusivamente attraverso l’apposito portale e previa registrazione. Il semaforo verde per l’invio delle istanze è stato dato il 16 settembre scorso, dopo il relativo avviso pubblicato sul sito del ministero della Cultura, direzione generale Biblioteche e Diritto d’autore (vedi articolo: Tax credit librerie, da 16 settembre le domande per il bonus 2024 ).
Ricordiamo che, ai fini del completamento della procedura, i richiedenti che hanno effettuato l’accesso alla piattaforma telematica nello scorso anno devono necessariamente rinnovare l’abilitazione. Inoltre, come per gli anni precedenti, gli esercenti interessati devono specificare nella domanda la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media, grande).
Cos’è il tax credit e a chi spetta
In primo luogo, l’incentivo nasce con l’obiettivo di sostenere l’attività dei piccoli librai ed è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 319 a 321) a favore, come già anticipato, degli esercenti del settore della vendita al dettaglio di libri, nuovi o usati, in esercizi specializzati. Il credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari arriva fino a 20mila euro per le librerie indipendenti. Per altri soggetti, come le librerie appartenenti a gruppi editoriali, il limite massimo si ferma a 10mila euro.
Nel dettaglio, possono presentare la domanda di accesso all’agevolazione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza fiscale o stabile organizzazione in Italia con riferimento all’attività commerciale agevolata
- classificazione Ateco principale 47.61 (libri nuovi) o 47.79.1 (libri usati), come risultante dal registro delle imprese al momento di presentazione della domanda
- avere avuto nell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, anche usati, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
Per ogni punto vendita, Il bonus viene parametrato alle spese sostenute dai librai per i locali in cui svolgono l’attività agevolata, a titolo di Imu, Tasi, Tari, imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione del suolo pubblico, locazione (al netto dell’Iva), mutui e contributi previdenziali e assistenziali versati per il personale dipendente. Tutto ciò ricordando che, come ha precisato la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/2022, la disciplina dei tributi locali nel tempo è stata modificata. A questo proposito, ad esempio, si rammenta che la Tasi non risulta più in vigore e che l’imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico sono confluite nel canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico).
Solo compensazione per il bonus
Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. In caso contrario, è previsto lo scarto dell’operazione di versamento (codice tributo 6894). L’eventuale beneficiario deve evidenziare distintamente sia l’importo riconosciuto e maturato che quello speso. Il tax credit deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito e anche in quella relativa al periodo di imposta in cui la somma viene utilizzata.
La guida online al servizio degli utenti
Istruzioni dettagliate per la compilazione della domanda sono consultabili nella guida disponibile sul sito della direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, nella quale sono contenuti i moduli esemplificativi delle istanze da presentare. Per eventuali richieste di informazioni, inoltre, è possibile inviare un’email all’indirizzo taxcreditlibrerie@cultura.gov.it.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 25 Giugno 2026
Giacenza del conto ai fini successori: irrilevante la contabilizzazione
Per determinare la base imponibile dell’attivo ereditario con specifico riferimento a un conto corrente contano le operazioni perfezionate prima della morte, anche se non contabilizzate Per l’imposta di successione gli eredi devono considerare le somme giacenti sul conto del de cuius al momento della morte.
Normativa e prassi 25 Giugno 2026
Agevolazioni compendio unico, occorre il trasferimento del diritto
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per ottenere i benefici fiscali connessi alla cessione di un fondo rustico, occorre che l’acquisto sia a titolo derivativo e non originario Con la risposta a interpello n.
Attualità 25 Giugno 2026
Insieme per le imprese e le università, partito il primo roadshow Entrate-Inps
Oggi a Roma è stato presentato il ciclo di incontri dedicati ai temi fiscali e previdenziali che i due enti svolgeranno nei prossimi mesi sul territorio, direttamente presso le sedi di aziende e atenei Ha avuto ufficialmente inizio questa mattina nella Capitale il primo roadshow nazionale promosso da Agenzia delle entrate e Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori e le nuove generazioni.
Normativa e prassi 24 Giugno 2026
Perdite attese, deduzione diluita per i crediti con rischio 1 e 2
Quando si applica esclusivamente il modello delle perdite attese Ifrs 9, nel periodo 2026-2029 la svalutazione è calcolata al netto delle rivalutazioni già contabilizzate e ripartita in 5 anni Con la risoluzione n.