Normativa e prassi

15 Ottobre 2024

Fallimento, la rinuncia al credito non vale per la variazione Iva

Una società che intende effettuare una rinuncia unilaterale verso il credito vantato nei confronti di un’altra società in fallimento, in quanto non esiste alcuna possibilità di ricevere le somme spettanti, non potrà emettere la nota di variazione per recuperare l’Iva prima della conclusione della procedura concorsuale. È la sintesi della risposta n. 203 del 15 ottobre 2024 dell’Agenzia delle entrate.

Secondo l’istante la rinuncia al credito potrebbe essere assimilata ai casi di risoluzione, rescissione, annullamento, o scioglimento per mutuo dissenso dell’originario contratto indicati nell’articolo 26, comma 2 del Decreto Iva, in tema di diritto alla detrazione dell’imposta tramite nota di variazione, in quanto si tratta sempre di crediti che non potranno mai essere soddisfatti dalla parte insolvente.

L’Agenzia ricorda la disciplina sulle note di variazione prevista dall’articolo 26, comma 2 del decreto Iva in base al quale: “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”. Tale disposizione non può essere applicata, precisa il comma 3, “dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione dell’articolo 21, comma 7”.

Viene ricordato anche il comma 3-bis secondo cui “La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.

Al riguardo viene richiamato l’articolo 18 del decreto Sostegni-bis (Dl n.73/2021) che ha previsto, nell’ambito delle procedure concorsuali, delle novità sostanziali sulla disciplina delle note di variazione di cui al citato articolo 26, anticipando la facoltà di rettificare in diminuzione il corrispettivo originariamente fatturato, già a partire dall’inizio della procedura concorsuale avviata in capo al debitore. Lo scopo della norma è quello di non gravare il creditore dell’Iva, nelle more della definizione della procedura, su un corrispettivo non percepito. Tali novità tuttavia trovano applicazione solo alle procedure concorsuali avviate a partire dal 26 maggio 2021. Prima di tale data, quindi, la possibilità per il creditore di emettere la nota di variazione è subordinata all’esito infruttuoso della procedura stessa.

L’Agenzia, quindi, ritiene che la rinuncia unilaterale al credito, di cui l’istante si vuole avvalere nell’ambito di un fallimento, non può rientrare nei casi di detrazione dell’Iva tramite variazione, elencati dall’articolo 26, comma 2 del decreto Iva (nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili). Il caso in esame, infatti, riguarda una rinuncia unilaterale all’incasso delle somme, il che significa che non viene meno l’operazione economica che ha determinato l’esercizio di rivalsa dell’Iva, come avviene invece nelle fattispecie richiamate dall’articolo 26 citato.

Il mancato incasso costituisce il presupposto per la variazione dell’imponibile e dell’imposta solo in presenza di una procedura concorsuale o di azioni esecutive rimaste infruttuose.

Tale principio è confermato anche dalla circolare n. 77/2020 che chiarisce, in riferimento alle procedure aperte prima del 26 maggio 2021, che “per quanto attiene, in particolare, all’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali, rimaste infruttuose, dell’importo fatturato, è da rilevare, in via generale, che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo”. Quindi mancando nel caso in esame una specifica previsione contrattuale o un accordo sopravvenuto delle parti (entro un anno dall’operazione originaria) l’istante potrà emettere la nota di variazione per il recupero dell’Iva solo all’esito finale infruttuoso della procedura concorsuale.

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