Normativa e prassi

3 Ottobre 2024

Erogazioni alle fondazioni e attività ammesse all’art bonus

Le erogazioni liberali destinate a una fondazione che si occupa di formazione e spettacolo potranno beneficiare dell’Art bonus (articolo 1, comma 1, del Dl n. 83/2014) solo se destinate a sostenere le attività riconducibili alle specifiche categorie indicate dalla normativa (elencate nel decreto ministeriale 27 luglio 2017). Restano escluse, invece, quelle relative all’attività di formazione svolta dalla fondazione, le quali, nonostante siano legate all’ambito dello spettacolo, non integrano i requisiti richiesti dalla norma. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 191/2024, formulata dopo aver acquisito il parere del ministero della Cultura.

Nel caso trattato dall’Agenzia, considerato che la fondazione istante è titolare sia di attività ammesse che di attività escluse dal bonus, nella causale dell’erogazione liberale bisognerà necessariamente indicare l’attività che si intende sostenere.

L’istante è una Fondazione senza scopo di lucro promossa da un Comune con il quale ha siglato una convenzione per la gestione e promozione dello spettacolo, della musica e del teatro attraverso apposite scuole. Si occupa in pratica di formazione nella musica del teatro e arti performative e di diffusione della cultura musicale e teatrale.

La Fondazione intende ricevere liberalità da soggetti privati e, a tal proposito, fa presente che oltre a ricevere già dei finanziamenti dal Fus (Fondo unico spettacolo), svolge diverse attività rientranti nelle categorie sponsorizzate da tale fondo con particolare riguardo all’attività concertistica e teatrale. Chiede quindi se tali erogazioni possano fruire dell’Art bonus (articolo 1, comma 1, Dl n. 83/2014) e, nel dettaglio, se le somme possano sostenere l’intera attività o se devono essere destinate alle singole attività riconducibili allo stesso Fus.

L’Agenzia ricorda in via preliminare la disciplina dell’Art bonus, cioè un credito di imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo” (articolo 1, comma 1, Dl n. 83/2014).

Il bonus è fruibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e per i titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

L’Agenzia ricorda inoltre le circolari n. 24/2014 e n. 34/2023 che hanno definito gli interventi per i quali è riconosciuta l’agevolazione, fra i quali la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, il sostegno agli istituti di cultura, (fra cui teatri, fondazioni lirico sinfoniche, produzioni teatrali e di danza,  produzione teatrale e di danza), realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, restauro di beni culturali pubblici anche se dati in concessione.

Per formulare la risposta relativa al caso in esame l’Agenzia ha chiesto il parere al ministero della Cultura. Il ministero rileva che, secondo quanto precisato dall’istante, le attività spettacolistiche, finanziate dal Fus sarebbero svolte con l’apporto di studenti provenienti da scuole di alta formazione gestite dalla stessa fondazione e che pertanto, “le attività spettacolistiche e la formazione risulterebbero inscindibilmente legate, anche sotto il profilo dell’ammissibilità al beneficio fiscale in parola”.

Il ministero precisa, inoltre, che per la fruizione del credito d’imposta, i contributi non devono essere necessariamente percepiti a valere sul Fus, ma deve comunque trattarsi di attività dello spettacolo riconducibili nelle apposite categorie indicate nel citato decreto ministeriale 27 luglio 2017.

In conclusione, anche alla luce del parere acquisito, l’Agenzia ritiene che possano fruire dell’art bonus solo le somme destinate a sostenere le attività della fondazione incluse nel decreto ministeriale, mentre sono escluse dal credito d’imposta quelle di formazione, in quanto non integrano i requisiti richiesti dalla normativa di favore.

Erogazioni alle fondazioni e attività ammesse all’art bonus

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