1 Ottobre 2024
Agevolazioni Superbonus: il Dpcm sull’invio dati 2024 e 2025
Pubblicato sul sito del Governo il Decreto del presidente del consiglio dei ministri del 17 settembre 2024 con le modalità di invio della comunicazione dei dati delle spese 2024 e 2025 sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico da trasmettere, rispettivamente, all’Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (Pncs). Il provvedimento normativo dà attuazione alle indicazioni stabilite dal decreto Agevolazioni (articolo 3, comma 4 del Dl n. 39/2024) per accedere al Superbonus.
L’adempimento è stato introdotto per acquisire i dati necessari al monitoraggio della spesa dei lavori realizzati.In particolare, l’’invio nel caso di interventi energetici dovrà essere effettuato tramite i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all’Enea le asseverazioni. Per quanto riguarda invece gli interventi antisismici, provvedono all’adempimento i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico.
I dati da inviare
L’obbligo della comunicazione è stato introdotto dal decreto Agevolazioni (articolo 3 Dl n. 39/2024). nel dettaglio, i commi 1 e 2 stabiliscono la tipologia di informazioni da trasmettere, mentre il comma 4 prevede che “Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In pratica, i soggetti che effettuano spese per interventi di efficientamento energetico sono tenuti a trasmettere all’Enea le informazioni relative all’intervento agevolato, cioè:
- i dati catastali dell’immobile
- l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data di entrata in vigore del decreto
- l’ammontare delle spese che si prevede di effettuare successivamente a tale data e fino a tutto il 2025
- le percentuali di detrazioni spettanti.
Anche per gli interventi antisismici il decreto Agevolazioni ha stabilito l’obbligo di trasmissione delle medesime informazioni al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (Pncs).
L’omessa trasmissione dei dati nei tempi indicati dal Dpcm in esame comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di 10mila euro. Il mancato invio, in caso di interventi con la Cila o il titolo per effettuare le demolizioni e le ricostruzioni presentati a partire dalla data di entrata in vigore del Dl Agevolazioni, comporta invece la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Chi è tenuto alla comunicazione
L’adempimento riguarda i soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata o la domanda per l’acquisizione del titolo necessario alla demolizione e la ricostruzione degli edifici e che a tale data non hanno ancora finito i lavori. Parimenti sono tenuti all’invio i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata o la domanda per l’acquisizione del titolo necessario alla demolizione e ricostruzione, a partire dal 1° gennaio 2024.
Modalità e scadenza dell’invio
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, i termini per la trasmissione dei dati della spesa sono uguali a quelli stabiliti per l’invio delle asseverazioni all’Enea (articolo 119, comma 13, lettera a) del Dl n. 34/2020).
Per quanto riguarda, invece, i lavori antisismici non conclusi entro il 31 dicembre 2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024, le informazioni sono trasmesse al Pncs entro i seguenti termini:
- 31 ottobre 2024 per quanto riguarda le informazioni relative a tutti i SAL (Stato avanzamento lavori) approvati entro il 1° ottobre 2024
- entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL negli altri casi.
Quanto alle modalità di invio sono descritte nelle linee guida contenute nel Dpcm in esame, dedicate appositamente alla trasmissione delle spese energetiche e alla trasmissione delle spese antisismiche.
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