18 Settembre 2024
Contributo superbonus 2024, ecco le modalità per accedere
Con il provvedimento del 18 settembre 2024, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, da utilizzare per ottenere il contributo a fondo perduto previsto per le spese riguardanti gli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%, definito il contenuto informativo e fissato le modalità di presentazione dell’istanza. Rientrano nel perimetro del bonus le persone fisiche con un basso reddito e i condomini, nel caso di interventi che hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% entro il 31 dicembre 2023. La domanda potrà essere inviata entro il 31 ottobre 2024 direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale, tramite una procedura web che verrà messa a disposizione dall’Agenzia nell’area riservata del sito istituzionale.
Il perimetro soggettivo
Si tratta, in particolare, del contributo previsto dall’articolo 1, comma 2, del Dl, n. 212/2023 in favore di coloro che sostengono, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, spese in relazione agli interventi da Superbonus (articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, Dl n. 34/2020), che entro il 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% e che hanno un reddito non superiore a 15mila euro, determinato ai sensi dei commi 8-bis e 8-bis.1 dello stesso articolo 119).
Come stabilito dal decreto Mef dello scorso 6 agosto, pubblicato in GU il 5 settembre (vedi “Contributo per il Superbonus 2024, dal Mef le modalità di erogazione”) il contributo spetta alle persone fisiche che siano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, oppure che siano detentori dell’unità immobiliare su cui sono effettuati i lavori, per i quali spetta la detrazione pari, come detto, al 70% dei costi sostenuti. Il contributo può essere richiesto anche dai condomini, per gli interventi effettuati sull’unità immobiliare facente parte del condominio. L’ammontare erogabile è determinato in relazione alle spese sostenute e rimaste a carico del richiedente o del soggetto deceduto, purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dell’intervento, ossia all’importo della spesa non detratto dall’Irpef e non oggetto di sconto in fattura a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione Irpef. L’importo massimo della spesa agevolabile, meritevole di contributo, è pari a 96mila euro.
Il contenuto delle domande
Tanto premesso, per la richiesta del contributo, i soggetti devono inviare la domanda direttamente o tramite un intermediario con delega alla consultazione del cassetto fiscale del richiedente, all’Agenzia delle entrate, esclusivamente mediante una procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Amministrazione, che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.
La domanda, in estrema sintesi, deve contenere:
- il codice fiscale del richiedente
- il codice fiscale del de cuius, nel caso in cui il richiedente sia un erede
- il codice fiscale del legale rappresentante di chi chiede il contributo, nel caso in cui il beneficiario sia minore o interdetto
- le dichiarazioni sul possesso dei requisiti per l’ottenimento del contributo a fondo perduto.
L’istanza, inoltre, contiene un quadro A, per l’indicazione dei dati catastali identificativi dell’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo; un quadro B, composto da due sezioni – la I, per l’indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius, e dei rispettivi redditi complessivi conseguiti nel 2023; la II per l’indicazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, dal richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti aventi diritto al contributo per l’unità immobiliare indicata nel quadro A e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione, al lordo dell’eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione. In relazione a queste spese va indicata la data del primo bonifico effettuato dal richiedente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024. Infine, c’è un quadro C, che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.
Riguardo ai termini di trasmissione, il provvedimento specifica che con apposito avviso, pubblicato sul proprio sito, l’Agenzia delle entrate renderà nota la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare l’invio delle istanze, il cui termine ultimo è fissato al 31 ottobre 2024.
Cosa succede dopo l’invio
Dopo aver recepito le informazioni contenute nelle domande, l’Agenzia delle entrate determina il contributo spettante. In seguito ai controlli finalizzati a individuare anomalie che possono determinare lo scarto delle richieste (si tratta, ad esempio, della verifica, tramite un servizio realizzato da PagoPa Spa, che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice Iban, sia intestato o cointestato al richiedente) il contributo viene accreditato sul conto corrente bancario o postale del richiedente.
Successivamente al termine per la presentazione delle istanze, l’Agenzia delle entrate effettua la ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo. In particolare, le risorse finanziarie stanziate, pari a 16.441.000 euro, sono ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse e quello complessivo dei contributi richiesti. Le percentuali di ripartizione saranno comunicate, entro il prossimo 30 novembre, con un ulteriore provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Qualora il contributo riconosciuto sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate lo recupera in base alle disposizioni contenute nell’articolo 38-bis del Dpr n. 600/1973. È consentita, comunque, la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti.

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