Attualità

13 Agosto 2024

Giustizia europea: dal 1° ottobre Iva e accise al Tribunale Ue

A partire dal prossimo 1° ottobre la trattazione delle domande di pronuncia pregiudiziale riguardanti sei specifiche materie tra cui il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto, il diritto doganale, la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata e i diritti di accisa passano nella competenza del Tribunale dell’Unione europea.

Lo prevede il regolamento (Ue Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 12 agosto 2024, che ha modificato lo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, con la finalità di prevedere una ripartizione delle competenze in materia di pronunce pregiudiziali di cui all’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue).

A questo proposito, ricordiamo che in base a tale articolo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione dei trattati e sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione europea. Quando la questione è sollevata dinanzi a una giurisdizione di uno degli Stati membri, in particolare, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione sul punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Ciò accade di frequente per l’imposta sul valore aggiunto, laddove il sistema comune disciplinato dalla direttiva 2006/112/Ce (la “direttiva Iva”) vuole che i giudici nazionali degli Stati membri chiedano l’intervento della Corte di Giustizia europea, al fine di poter verificare che l’imposta nazionale sia applicata conformemente alla disciplina unionale.

Le materie specifiche di competenza del Tribunale dell’Unione europea
Il nuovo articolo 50-ter dello statuto, introdotto dal regolamento, stabilisce che il Tribunale dell’Unione europea è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente in una o più delle seguenti materie specifiche:

  1. il sistema comune di imposta sul valore aggiunto
  2. i diritti di accisa
  3. il codice doganale
  4. la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata
  5. la compensazione pecuniaria e l’assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto
  6. il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

La Corte di giustizia europea, tuttavia, conserva la competenza sulle domande di pronuncia pregiudiziale, che sollevano questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Considerato il loro carattere “trasversale”, infatti, tali questioni restano di competenza esclusiva della Corte di giustizia anche se (solamente) in parte connesse alle materie specifiche sopra menzionate. Ciò in quanto l’articolo 256, paragrafo 3, primo comma, del Tfue non prevede alcuna possibilità di trasferire al Tribunale Ue la competenza pregiudiziale in materie diverse da quelle specifiche.

Ripartizione delle competenze e compatibilità con il Tfue
Nei primi “considerando” del regolamento sono illustrate le motivazioni e gli obiettivi di fondo di questo trasferimento delle competenze dalla Corte di giustizia Ue al Tribunale Ue.

Dato il contesto attuale, caratterizzato da un elevato numero di domande di pronuncia pregiudiziale di cui la Corte è investita, nonché dalla grande complessità e delicatezza di un crescente numero di questioni sottoposte, la Corte di giustizia, al fine di salvaguardare e rafforzare l’unità e la coerenza del diritto dell’Unione, nonché di garantire l’elevatissima qualità delle decisioni, ha invocato la possibilità – prevista dell’articolo 256, paragrafo 3, primo comma, del Tfue – di trasferire al Tribunale la competenza a  trattare le questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell’articolo 267 Tfue in materie specifiche determinate dallo statuto. Tale intervento dovrebbe permettere alla Corte di giustizia di dedicare più tempo e risorse all’esame delle domande pregiudiziali più complesse e sensibili.

In rispetto al principio di certezza del diritto, il regolamento ha quindi definito le materie specifiche di competenza del Tribunale Ue, sopra riportate, in modo tale da:

  • permettere una individuazione chiara e circoscritta, in linea con il sopra citato articolo 256, paragrafo 3, primo comma, del Tfue
  • avere già a disposizione una consolidata giurisprudenza di merito da parte della Corte di giustizia Ue.

Ambito procedurale
Resta fermo, in relazione a ogni questione di interpretazione del diritto dell’Unione di cui all’articolo 267 del Tfue, l’obbligo di presentare la domanda di pronuncia pregiudiziale dinanzi alla sola Corte di giustizia. Ciò è previsto per motivi di certezza del diritto e di celerità, così da evitare che non siano i giudici del rinvio stessi a decidere quale organo giurisdizionale è competente a trattare della domanda di pronuncia pregiudiziale.

La Corte europea, qualora verifichi che la domanda di pronuncia pregiudiziale rientri esclusivamente in una o più delle materie specifiche sopra enunciate, trasmette la domanda al Tribunale Ue, il quale la attribuisce alle sezioni specificamente designate a tale scopo secondo le modalità previste nel suo regolamento di procedura.

Qualora, invece, il Tribunale Ue ritenga di essere incompetente a trattare un ricorso o una domanda di pronuncia pregiudiziale – in base all’articolo 54 dello statuto, come modificato dal regolamento – lo stesso “rimanda” il ricorso o la domanda alla Corte di giustizia. Solo qualora la Corte di giustizia confermi, nuovamente, la competenza del Tribunale Ue, la questione viene riassegnata definitivamente a quest’ultimo, senza che lo stesso possa declinare la propria competenza.

Decorrenza delle nuove competenze pregiudiziali
In base al combinato disposto dagli articoli 2, paragrafo 1, e 4 del regolamento, il trasferimento delle questioni al Tribunale Ue sulle materie specifiche decorre dalle domande di pronuncia pregiudiziale pendenti al 1° ottobre 2024.

A partire da tale data il Tribunale dell’Unione europea sarà, quindi, investito anche della trattazione di questioni concernenti, ad esempio, l’imposta sul valore aggiunto, la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, nonché i diritti di accisa, sempreché le domande non vengano “avocate” dalla stessa Corte di giustizia Ue nell’ambito del rispetto dei principi generali del diritto unionale o in materie che siano “trasversali” a quelle specifiche.

Giustizia europea: dal 1° ottobre Iva e accise al Tribunale Ue

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