Normativa e prassi

25 Luglio 2024

Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento. In particolare, i soggetti finanziatori recuperano l’importo della sorte capitale e degli interessi, oltre alle spese di gestione, con l’istituto della compensazione, a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata. In alternativa possono cedere il credito ad altre banche, senza facoltà di ulteriori trasferimenti. È quanto stabilito con il provvedimento del 25 luglio 2024, siglato dal direttore dell’Agenzia.

Il provvedimento odierno riguarda, in particolare, i contributi a favore degli alluvionati, disposti dalla legge di Bilancio 2024, che eccedono i 40mila euro e di conseguenza sono erogabili anche tramite finanziamento agevolato sulla base dello stato di avanzamento lavori (articolo 1, comma 436, legge n. 213/2023). Il precedente comma (435), infatti, prevede invece l’erogazione diretta da parte del commissario straordinario per importi che non superano i 20mila euro se destinati a soggetti privati, e fino ad un massimo di 40mila euro se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.

Il beneficiario del finanziamento, come stabilito dal comma 439 della legge di Bilancio 2024, matura un credito d’imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti.

Considerando che la legge demanda a un provvedimento dell’Agenzia le modalità di fruizione del bonus, il provvedimento odierno stabilisce che il credito d’imposta in esame è utilizzato dal beneficiario per le rate di rimborso del finanziamento. In particolare i soggetti che hanno erogato il finanziamento recuperano le somme spettanti con la compensazione. È possibile in alternativa cedere il credito ad altre banche senza possibilità di ulteriori cessioni.

Per effettuare la compensazione i finanziatori (o i cessionari) presentano il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione. I codici tributo per il versamento, inoltre, saranno istituiti con successiva risoluzione.

Infine, con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità e i termini per l’invio telematico alle Entrate dei soggetti beneficiari, da parte dei finanziatori, con i dati sul numero, l’importo e la scadenza delle rate, oltre ai dati sulle cessioni dei crediti e sulle risoluzioni dei contratti di finanziamento.

Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito

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