19 Luglio 2024
Ocse: tassazione artisti e sportivi regole per attività transnazionale
La tassazione degli artisti e degli sportivi presenta caratteri peculiari in ambito internazionale, pur se i soggetti sono legati alla squadra di appartenenza da contratti di lavoro dipendente. Difatti, in deroga all’articolo 15 del modello Ocse (articolo rubricato come “redditi da lavoro dipendente”), questi redditi possono essere tassati anche nello Stato in cui le performance sono svolte, indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 15 (e anche dell’articolo 7 del modello Ocse “Redditi di impresa”).
Lo Stato in cui viene svolta l’attività sportiva può, quindi, tassare il reddito dello sportivo non residente anche se questo non vi permane per almeno 183 giorni, se dipendente, o non ha in loco una stabile organizzazione o base fissa, se autonomo. Il collegamento richiesto (nexus) è dato dalla performance svolta in quel determinato territorio e non dalla permanenza nello Stato per almeno 183 giorni (nexus articolo 15 Ocse) o dalla presenza di una base fissa (nexus articolo 7 Ocse). Va da sé che tali redditi, per essere assoggettati a tassazione, devono rappresentare base imponibile nello Stato della fonte (Stato dove viene svolta la performance).
Per quanto riguarda l’Italia il requisito è soddisfatto, in quanto l’articolo 23 comma 1 lettere c) e d) del Tuir prevede la tassazione dei redditi di lavoro dipendente e autonomo percepiti dai non residenti in relazione alle attività prestate in Italia.
L’Italia ha recepito nelle proprie convenzioni anche l’articolo 17, paragrafo 2 del modello Ocse, secondo cui il reddito può essere tassato anche nell’altro Stato, indipendentemente dalla durata della permanenza in loco o dalla presenza di una S.O. o base fissa, nel momento in cui il reddito è attribuito a un’altra persona (anche giuridica), quale un manager, la squadra di appartenenza, una cosiddetta star company, ecc. La norma convenzionale è trasposta, a livello di disposizioni interne, nell’articolo 23 comma 2 lettera d) del Tuir, che tassa i compensi conseguiti da società ed enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto in Italia.
Un problema che tipicamente sorge nella gestione fiscale di queste fattispecie è legato all’attività svolta in più Stati (situazione comune, si pensi ad esempio ai Gran Premi di Formula 1, ai tornei tennistici, alle competizioni calcistiche di Champions League o Europa League). La questione è affrontata nel Commentario all’art. 17 del modello Ocse, paragrafo 9.2, per cui:
- se il compenso è direttamente legato allo Stato dove la performance è stata svolta, esso si considera prodotto in tale Stato
- se, invece, non esiste una correlazione diretta, vale il criterio temporale.
Il Commentario esemplifica il principio con riferimento agli artisti, chiarendo che, se ad esempio un cantante riceve per una tournée un compenso fisso e il 5% dei ricavi del botteghino per ciascun concerto, il primo importo è ripartito tra i vari Stati in base al numero di concerti effettivamente svolti, mentre il secondo è imputato in base a quanto percepito.
Interessante, sotto questo aspetto, è la risposta data dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione 79 del 16 giugno 2006, con cui è stato chiarito che i compensi erogati da una squadra italiana a ciclisti professionisti tedeschi non sono imponibili in Italia, se relativi a corse ciclistiche effettuate all’estero.
Nella risposta, infatti, viene chiarito che “l’art. 17 della Convenzione Italia-Germania attribuisce al paese della fonte la potestà impositiva concorrente sui soli redditi derivanti da prestazioni rese nel territorio dello Stato, senza che abbia rilievo la residenza del soggetto tenuto a corrispondere il compenso. L’elemento che radica il reddito in esame al territorio dello Stato secondo la Convenzione è il luogo di svolgimento delle specifiche prestazioni personali dell’artista o dello sportivo e non il complesso dell’attività sportiva o artistica ovunque svolta dal non residente. Ne consegue che per i redditi imputabili a giornate di gara svolte al di fuori del territorio italiano non sussiste il potere impositivo dello Stato, ai sensi del richiamato articolo 17 della Convenzione, né sono applicabili le regole di diritto interno a fronte di specifiche disposizioni convenzionali. Tanto premesso, si ritiene che in presenza di un contratto che regoli unitariamente il rapporto di lavoro tra una società residente e uno sportivo non residente, sia possibile ripartire il compenso contrattuale in relazione al rapporto tra le giornate di gara (tappe ciclistiche) svolte in Italia e quelle svolte all’estero.”
In questa fattispecie quindi, in presenza di compensi unitariamente determinati, è stato ritenuto corretto assoggettare alla ritenuta prevista dall’art. 24 comma 1-ter del Dpr 600/73 (si trattava di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) la sola quota parte relativa alle giornate di gara svolte in Italia (cosiddetto duty days formula).
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