22 Luglio 2024
Straordinari personale sanitario, i codici per versare la sostitutiva
Istituiti con la risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024, i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, introdotta dall’articolo 7 del decreto legge n. 73/2024 del 7 giugno scorso. Il decreto, che ha stabilito una serie di misure per ridurre i tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, prevede infatti un’imposta agevolata del 15%, sostitutiva di Irpef e addizionali regionale e comunale, sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario indicati all’articolo 7 commi 1 e 2, con applicazione, da parte del sostituto d’imposta, con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (8 giugno 2024).
A seguire, quindi, entrano in scena i seguenti codici:
- “1068” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”
- “1607” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”
- “1922” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”
- “1923” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”
- “1308” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.
La loro corretta collocazione è nella sezione ”Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
Inoltre, la risoluzione istituisce altre tre codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta il versamento tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP):
- “171E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”
- “172E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”
- “173E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.
In sede di compilazione del modello “F24EP”, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “riferimento A” e nel campo “riferimento B”, del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.
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