Normativa e prassi

16 Luglio 2024

Veicoli da San Marino e Vaticano: i controlli quando non c’è Iva

Con il provvedimento del 16 luglio 2024, l’Agenzia delle entrate definisce modalità e termini delle verifiche propedeutiche all’immatricolazione di veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano, che i propri uffici devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell’Iva con il modello ’“F24 Versamenti con elementi identificativi”.

Per capire di cosa si tratta, ricordiamo che l’ultima legge di Bilancio (articolo 1, comma 93, legge n. 213/2023) ha disposto che ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di Città del Vaticano e di San Marino, la relativa richiesta sia corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna. In sostanza, la legge in argomento ha esteso ai veicoli provenienti da tali Stati “extraeuropei” gli obblighi di versamento e i connessi controlli antifrode propedeutici all’immatricolazione, già in uso con riferimento ai veicoli di provenienza unionale.

Nel fare questo, ha demandato all’Agenzia delle entrate l’inquadramento dell’attività di verifica della correttezza delle operazioni (articolo 1, comma 9-ter, Dl n. 262/2006).

Casi di trasferimento senza F24
Le ipotesi di esclusione dall’adempimento del versamento dell’Iva con “F24 Versamenti con elementi identificativi” riguardano:

a) gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino, per i quali sia stata emessa fattura con addebito d’imposta (secondo le regole indicate dagli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021)

b) gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti da San Marino e Città del Vaticano, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni e relativi a beni destinati a essere utilizzati dall’acquirente come beni strumentali all’esercizio dell’attività artistica, professionale o d’impresa

c) gli acquisti a titolo oneroso da parte di soggetti operanti fuori dall’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti da San Marino, effettuati presso soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e per i quali sia stata emessa fattura con addebito d’imposta

d) l’introduzione nel territorio dello Stato di autoveicoli e motoveicoli usati, come provenienti da San Marino, fuori dall’esercizio di imprese, arti o professioni;

e) l’introduzione nel territorio dello Stato di autoveicoli e motoveicoli, come provenienti dal territorio dello Stato della Città del Vaticano, fuori dall’esercizio di imprese, arti o professioni.

Ebbene, ai fini del riconoscimento della sussistenza di una delle condizioni di esclusione dal versamento con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, in generale, va presentata apposita istanza alla direzione provinciale delle Entrate competente, allegando tra l’altro, oltre alla documentazione relativa alla specifica ipotesi:

a) originale della carta di circolazione del veicolo

b) estremi del titolo d’acquisto o della fattura,

aggiungendo le attestazioni relative ai determinati casi descritti, con dovizia di particolari, nel provvedimento odierno.

In caso di esito positivo della verifica effettuata, la direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate lo comunica al centro elaborazione dati (Ced) del dipartimento per i Trasporti e la Navigazione, al fine di consentire l’immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

La verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione avviene in 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, che possono essere estesi di altri 30 giorni in necessità di riscontri specifici e più approfonditi.

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