17 Giugno 2024
Adeguamento delle rimanenze, pronti i codici tributo per l’F24
La legge di bilancio 2024 – articolo 1, comma 78, legge n. 213/2023 – consente agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali di procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni. L’adeguamento e le connesse operazioni comportano, a seconda dei casi, il pagamento di imposte e sanzioni da versare con il modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti oggi, 17 giugno 2024, dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 30.
Nel dettaglio, è previsto:
- in caso di eliminazione di valori, il pagamento dell’Iva e di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap (comma 80)
- in caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap (comma 81)
Il comma 84 della stessa norma stabilisce, inoltre, che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione delle imposte dovute, e del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Detto ciò, la risoluzione odierna mette in pista i seguenti nuovi codici tributo da indicare nel modello F24 per versare le somme dovute in seguito all’adeguamento delle rimanenze di magazzino:
- “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”
- “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”
- “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”
- “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”
- “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
Gli identificativi devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento (“01” in ipotesi di pagamento della prima rata e “02” in relazione al pagamento della seconda rata) e “RR” indica il numero complessivo delle rate (“02”).
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