11 Giugno 2024
Investimenti nella Zes unica, pronta la comunicazione per il bonus
Da domani, 12 giugno 2024, e fino al 12 luglio le imprese interessate potranno inviare all’Agenzia le richieste per accedere al credito d’imposta riconosciuto in relazione agli investimenti da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica del Sud Italia. Si tratta del bonus fiscale previsto dall’articolo 16 del decreto Sud (Dl n. 124/2023), che ha istituito la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la quale ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo. Con il provvedimento di oggi, 11 giugno 2024, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato l’apposito modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica”, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024; le relative istruzioni e, contestualmente, definito le modalità di trasmissione.
La comunicazione è approvata nel rispetto dell’articolo 5, comma 2, del decreto del ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, del 17 maggio 2024, che ha dato attuazione al bonus (vedi articolo Zes unica Mezzogiorno, dal 12 giugno le richieste all’Agenzia delle entrate).
Istruzioni operative
Il provvedimento odierno prevede che la comunicazione sia inviata, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure da un incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il software dedicato “Zes Unica”, disponibile sul sito dell’Agenzia. Fatta questa operazione, entro cinque giorni, l’Amministrazione mette a disposizione di chi ha trasmesso il modello, nell’area riservata del proprio sito, la ricevuta attestante la presa in carico o lo scarto. Quest’ultimo avviene, in particolare, quando:
- il richiedente non è titolare di partita Iva al momento dell’invio
- gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate
- il codice attività e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati (tale controllo non si effettua nel caso in cui la struttura produttiva non è ancora impiantate nella Zes unica; il beneficiario deve segnalare questa situazione nella comunicazione).
È considerata tempestiva la comunicazione trasmessa entro la scadenza dei richiamati termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.
Come e quando fruire del bonus
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (con successiva risoluzione l’Agenzia fornirà le relative istruzioni di compilazione), a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia, che indica la percentuale di riparto (nel rispetto del limite di spesa fissato a 1.800 milioni di euro) e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento. In particolare, il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta:
- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello Sdi le relative fatture elettroniche
- per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal centro operativo Servizi fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario deve trasmettere la certificazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che individua la percentuale di riparto, mediante Pec all’indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
A questo proposito, il provvedimento ricorda che, il citato articolo 7 del decreto 124/2023, al comma 14 prevede che, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dall’incaricato della revisione legale dei conti (per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del Dlgs n. 39/2010).
Qualora l’ammontare del credito riconosciuto sia superiore a 150mila euro, il credito sarà utilizzabile solo a seguito alle verifiche relative ai controlli antimafia.
Tempi supplementari
Per gli investimenti non realizzati al momento della presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla stessa data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione, il provvedimento prevede la presentazione di comunicazioni integrative a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025. L’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
Il credito risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura spettante, è utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti realizzati per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello Sdi le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell’apposita ricevuta.
Anche in tal caso l’Agenzia considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 13 gennaio 2025 al 17 gennaio 2025, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 22 gennaio 2025. E anche in questa ipotesi, l’Amministrazione rilascia, entro cinque giorni dalla presentazione e sempre nell’area riservata del suo sito, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Entro dieci giorni dalla data di presentazione della comunicazione integrativa, rilascia poi una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
Dentro il modello
Il modello di comunicazione è composto dal frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio; dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta, dal quadro B, contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D, contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis e dal quadro E, con gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione.

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