Normativa e prassi

23 Maggio 2024

Global minimum tax: i regimi transitori semplificati

Il Dipartimento delle finanze del Mef, ha pubblicato, in data 20 maggio 2024, il decreto recante le disposizioni attuative dei regimi transitori semplificati (transitional safe harbours) rispetto alle regole sulla tassazione minima globale (per approfondimenti vedi articolo su Fiscooggi “Decreto Fiscalità internazionale – 3 Prende forma la global minimum tax”).

L’applicazione del Dlgs n. 209/2023, infatti, comporta che, a partire dall’esercizio fiscale 2024, i gruppi multinazionali o nazionali con ricavi annui (consolidati) pari o superiori a 750 milioni saranno soggetti ad una aliquota di imposizione effettiva minima (Etr) pari al 15 per cento.

Si tratta di regimi opzionali, concordati a livello Ocse, concessi in via temporanea ai grandi gruppi di imprese rientranti nell’ambito applicativo delle Regole GloBE, al fine di limitare, quanto meno nei primi anni di entrata in vigore delle nuove regole, gli oneri amministrativi e di conformità sia per i gruppi che per le amministrazioni fiscali chiamati ad applicare e controllare la corretta applicazione dell’imposizione minima globale.

Il regime di semplificazione (detto anche Porto sicuro o Safe Harbour), di cui all’articolo 2, consente, se il Paese di riferimento presenta un basso rischio fiscale, di considerare pari a zero l’imposizione minima integrativa dovuta, senza la necessità di calcolare l’aliquota di imposizione effettiva e l’eventuale importo dell’imposizione integrativa, previste dalle modalità ordinarie delle Regole GloBE.

Su opzione dell’entità dichiarante, con riferimento ad un Paese, l’imposizione integrativa, dovuta in un esercizio che inizia entro il 31 dicembre 2026 e termina entro il 30 giugno 2028, è assunta pari a zero se, in relazione ad uno di tali esercizi, il gruppo soddisfa, alternativamente, il requisito de minimis transitorio di cui all’articolo 3, il requisito dell’Aliquota di Imposizione Effettiva Semplificata di cui all’articolo 4 o il requisito del profitto ordinario di cui all’articolo 5. Infatti, al ricorrere delle suddette circostanze, un “Paese” è considerabile a basso rischio fiscale.

In questo contesto, giova evidenziare il principio definito in ambito OCSE con la locuzione “once out, always out” secondo cui se un gruppo in un esercizio non opta ovvero non soddisfa i requisiti per beneficiare del Porto sicuro, di cui all’articolo 2, non può accedere al regime transitorio semplificato in un esercizio successivo.

Di particolare interesse sono le disposizioni di coordinamento tra il regime transitorio semplificato e l’esercizio transitorio di cui all’articolo 54 del Dlgs n. 209/2023. Al riguardo, il Decreto prevede un sostanziale congelamento delle disposizioni transitorie per tutta la durata di vigenza del regime dei Porti sicuri. Infatti, come chiarito dalla relazione illustrativa l’esercizio transitorio di cui alle regole ordinarie GloBE (riprese nell’articolo 54 del Dlgs n. 209/2023) viene “posticipato al primo esercizio in cui il gruppo non applica più il Porto sicuro transitorio in quel Paese”.

In tema di controlli assumono particolare rilevanza le disposizioni finali contenute negli articoli 14 e 16 in materia rispettivamente di disposizioni antiabuso e controlli. Nello specifico, le disposizioni antiabuso sono volte ad evitare che gruppi in scope sfruttino asimmetrie contabili e fiscali (Hybrid arbitrage arrangements) allo scopo di consentire artificialmente il raggiungimento di uno dei tre requisiti indicati agli artt. 3, 4 e 5 tramite transazioni tra imprese ed entità del medesimo gruppo che producono effetti di deduzione senza inclusione, duplicazione di perdite o doppio riconoscimento di imposte.

L’articolo conclusivo infine prevede che entro 36 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione nella quale è stata esercitata l’opzione per le semplificazioni, l’amministrazione finanziaria può notificare una richiesta informativa sulla corretta applicazione delle disposizioni rilevanti. In assenza di riscontri alle richieste, ovvero se le informazioni fornite evidenziano la commissione di un Errore Significativo, viene revocata l’adesione ai regimi transitori semplificati con la conseguente applicazione delle disposizioni ordinarie.

Global minimum tax: i regimi transitori semplificati

Ultimi articoli

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

I24 con scadenze future, criteri e modalità operative

I versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte e contributi effettuati con i servizi telematici dell’Agenzia, possono essere disposti, da contribuenti e intermediari, con addebito delle somme su un apposito conto (banche, Poste Italiane Spa e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari convenzionati con l’Agenzia) tramite autorizzazione preventiva (articolo 17, Dlgs n.

Attualità 26 Luglio 2024

Differimento imposte al 31 luglio: domanda, risposta

Al passo con i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sono differiti al 31 luglio 2024, senza maggiorazioni, anche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata.

Normativa e prassi 26 Luglio 2024

Studio medico associato, senza Iva la quota di gestione

Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n.

Normativa e prassi 25 Luglio 2024

Alluvione Emilia-Romagna, modalità di fruizione del credito

Il credito d’imposta maturato a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso dello stesso finanziamento.

torna all'inizio del contenuto
Apri chat
Ti serve aiuto?
Ciao 👋
Come posso aiutarti?