13 Maggio 2024
Focus sul “decreto Adempimenti” – 2 pause per alcune comunicazioni fiscali
In linea con quanto stabilito dalla legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023), l’articolo 10 del decreto Adempimenti (Dlgs n. 1/2024) ha introdotto due periodi di sospensione, nell’arco dell’anno, dell’invio di alcune tipologie di atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate. La circolare n. 9/E del 2 maggio 2024 ha fornito le prime istruzioni operative, soffermandosi, tra l’altro, sulle eccezioni e il coordinamento con le altre forme di sospensione vigenti.
L’iter normativo e le motivazioni della sospensione
La legge delega di riforma fiscale ha enunciato, tra i principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari di cui all’articolo 16, anche quello di «prevedere, ferma restando la salvaguardia dei termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno, dell’invio delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie da parte dell’Amministrazione finanziaria» (lettera o).
Come chiarito dai dossier ai lavori parlamentari del disegno di legge delega, questo intervento concede ai contribuenti e ai loro intermediari, in prossimità dei periodi festivi, una tregua da alcuni obblighi collegati ai controlli fiscali.
In attuazione di tale principio direttivo è intervenuto l’articolo 10 del decreto delegato Adempimenti che, con il comma 1, ha stabilito che, «salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l’invio» di alcuni atti elaborati o emessi dall’Agenzia delle entrate.
Atti rientranti nella sospensione di agosto e dicembre
Gli atti emessi o elaborati dall’Agenzia delle entrate per i quali ad agosto e dicembre è precluso l’invio – salvo casi di indifferibilità e urgenza – sono:
- le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi (ex articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973), e ai fini dell’Iva ex articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972), emessi anche al fine di consentire al contribuente di conoscere gli errori commessi e di non reiterarli in futuro (“avvisi bonari”)
- le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli formali riguardanti il contenuto delle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente e dai sostituti d’imposta (ex articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973)
- le comunicazioni dell’esito dei controlli automatizzati, nonché delle relative modalità di pagamento, concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata (ex articolo 1, comma 412, della legge n. 311/2004)
- gli inviti finalizzati a promuovere l’adempimento spontaneo (“lettere di compliance”), emessi a seguito della rilevata incongruenza tra i dati indicati dal contribuente in dichiarazione e quelli risultanti dalle banche dati nella disponibilità dell’Agenzia delle entrate (ex articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190/2014).
Le situazioni di indifferibilità ed urgenza
Vi sono, tuttavia, dei casi in presenza dei quali l’Agenzia può comunque procedere all’invio dei predetti atti, anche durante il periodo di sospensione. Si tratta delle ipotesi che l’articolo 10 definisce “di indifferibilità e urgenza”.
Nel fornire istruzioni operative, la circolare n. 9/E del 2 maggio 2024 ha individuato, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti casi di indifferibilità e urgenza:
- le situazioni in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell’atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione, con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute
- l’invio di comunicazioni o atti che prevedono l’inoltro di una notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale
- l’invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.
Il coordinamento con le altre sospensioni
In base al comma 2 dell’articolo 10 del decreto Adempimenti la sospensione di agosto e dicembre si affianca a quelle «di cui all’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, … e articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 …». Si tratta, in particolare, delle sospensioni, previste nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 4 settembre dell’anno:
- dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato e formale della dichiarazione e a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
- dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni, richiesti ai contribuenti da parte della stessa Agenzia delle entrate oppure da altri enti impositori.
Ciò implica, chiarisce la circolare, che qualora l’Agenzia delle entrate, ravvisando situazioni di indifferibilità e urgenza, invii e notifichi ad agosto le comunicazioni relative agli esiti dei controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni, il termine di 30 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute in esito a tali comunicazioni inizierà a decorrere a partire dal 5 settembre successivo, e non dalla data di notifica della stessa comunicazione.
Fine
La prima puntata è stata pubblicata venerdì 10 maggio 2024
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