2 Maggio 2024
Rimborsi Iva dopo la Brexit, valgono le regole per i Paesi Ue
Scaduto il periodo di transizione che ha seguito la Brexit, sulla base dell’Accordo raggiunto tra Italia e Regno Unito lo scorso 7 febbraio, ai rimborsi Iva erogati in relazione a operazioni effettuate con il Paese oltremanica, deve essere applicato, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2021, l’articolo 38-ter del Dpr n. 633/1972, che estende le procedure di rimborso Iva ammesse per i soggetti Ue anche ai Paesi terzi in condizioni di reciprocità.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024, fornisce chiarimenti sull’argomento.
Con l’uscita dall’Unione europea, dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord è considerato Paese terzo rispetto alla Ue, ma per un periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020, ai fini doganali, Iva e accise ha continuato a operare come Stato membro.
In particolare, per quanto riguarda l’Iva, nel periodo di passaggio, per i soggetti stabiliti nel Regno Unito è stato applicato l’articolo 38-bis2 del Dpr n. 633/1972, che fissa i limiti e le modalità di erogazione dei rimborsi Iva a operatori stabiliti in uno Stato Ue e privi di stabile organizzazione in Italia.
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte neanche del territorio doganale e Iva dell’Unione europea, di conseguenza, è stato necessario definire nuove modalità di tassazione degli scambi tra Italia e Gran Bretagna. In tale ambito, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra i due Paesi tramite scambio di Note verbali dei rispettivi rappresentanti. L’accordo è in vigore dallo scorso 7 febbraio.
I Governi dei due Stati hanno dichiarato di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso Iva per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico e dagli operatori britannici sul territorio italiano, nell’ambito delle loro attività, a partire dal 1° gennaio 2021, visto che il Regno Unito non ha mai interrotto l’erogazione dei rimborsi agli operatori italiani. L’accordo è attuato nel rispetto delle legislazioni dei due Stati e dell’appartenenza dell’Italia alla Ue.
Ciò premesso, il documento di prassi precisa che per quanto riguarda i rimborsi erogabili alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con la Gran Bretagna è applicabile, quindi anche retroattivamente, l’articolo 38-ter del decreto Iva che, in sostanza, estende le procedure di rimborso Iva ammesse per i soggetti Ue anche ai Paesi terzi, purché vi siano condizioni di reciprocità. Alla luce dell’accordo, pertanto:
- gli operatori stabiliti in Italia possono presentare istanza di rimborso Iva al Regno Unito in conformità alla normativa vigente nel Paese
- gli operatori stabiliti nel Regno Unito possono chiedere il rimborso Iva al ricorrere dei presupposti stabiliti dall’articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell’articolo 38-bis2, comma 1 del decreto Iva. L’istanza deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010.
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