Normativa e prassi

2 Maggio 2024

Contraddittorio preventivo, definiti i casi di esclusione

Individuati, con il decreto Mef dello scorso 24 aprile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile, gli atti esclusi dall’obbligo di contradditorio preventivo previsto dal nuovo Statuto del contribuente in seguito alle modifiche introdotte su input della Delega fiscale. La deroga riguarda gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.

In concreto, la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente è stata attuata dal Dlgs n. 219/2023 che è intervenuto sulla legge n. 212/2000 (lo Statuto dei diritti del contribuente) aggiungendo l’articolo 6-bis. La nuova norma, al comma 1, stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giustizia tributaria sono preceduti, a pena di nullità, da contraddittorio informato ed effettivo. Lo stesso articolo, però, prevede una deroga alla disposizione generale, escludendo, al comma 2, da tale obbligo gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, esclusi anche i casi motivati a rischio riscossione.

Puntuale, il decreto Mef del 24 aprile elenca nel dettaglio le ipotesi di esclusione.

Per completezza ricordiamo che il Dm è stato anticipato dall’atto di indirizzo del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, pubblicato il 29 febbraio 2024 sul sito del dipartimento delle Finanze (vedi articolo “Contraddittorio generalizzato, chiarimenti dal Dipartimento Finanze”).

Ciò premesso, vediamo i chiarimenti forniti con il decreto in commento.

Controlli automatizzati e sostanzialmente automatizzati
Il contradditorio obbligatorio lascia fuori gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati ossia, chiarisce il ministero, relativi a violazioni emerse esclusivamente dall’incrocio di informazioni presenti nelle banche dati dell’Amministrazione. Tra questi:

  • i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti previsti dagli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del Dpr n. 602/1973, e gli atti emessi dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per il recupero delle somme ad essa affidate
  • gli accertamenti parziali effettuati ai fini Iva e imposte dirette, e gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti ai sensi dell’articolo 38-bis del Dpr n. 600/1973 derivanti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati
  • gli atti di intimazione autonomi (articolo 29 Dl n. 78/2010) e quelli di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione
  • gli accertamenti per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e relative sanzioni: tasse automobilistiche, addizionale erariale tassa automobilistica, tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli indicati all’articolo 1, commi da 1042 a 1047, della legge n. 145/2018
  • gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali,
  • gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali
  • gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali oggetto di rettifica
  • gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta in base alle dichiarazioni, ai dati relativi alle contabilità e ai documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati
  • gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa o per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi Dlgs n. 504/1995.

Atti di pronta liquidazione
Sono di pronta liquidazione ed esenti dal contradditorio previsto dall’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente, gli atti dell’Amministrazione finanziaria emesi in seguito a controlli effettuati sui dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti e in possesso dell’Agenzia.

Più nel dettaglio, non ricadono nella nuova norma:

  • le comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati effettuati secondo la procedura prevista dall’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 per quanto riguarda le imposte dirette
  • le comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati e formali di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del Dpr n. 633/1972 ai fini Iva
  • gli avvisi di liquidazione d’imposta, irrogazione sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni riguardanti le imposte di registro e ipo-catastali, di successione e donazione, dell’imposta sui premi delle assicurazioni (legge n. 1216/1961), dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, di bollo e dei tributi speciali presenti nella tabella A, allegata al Dl n. 533/1954
  • gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento in base all’articolo 248 del Dpr n. 115/2002.

Controlli formali
Sono, infine, scaturiti da controlli formali gli atti emessi in seguito al riscontro formale delle informazioni dichiarate dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che attestano la correttezza di tali dati.

Di conseguenza non sono soggetti a contraddittorio preventivo obbligatorio, le comunicazioni degli esiti del controllo effettuato secondo le disposizioni dell’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973.

Contraddittorio preventivo, definiti i casi di esclusione

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