Analisi e commenti

15 Aprile 2024

In consultazione, fino al 31 luglio, il nuovo Oic 5 sulle liquidazioni

Lo scorso 9 aprile l’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha pubblicato, in consultazione pubblica, la bozza del principio contabile Oic 5, lo standard nazionale che disciplina i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione volontaria, predisposti ai sensi dell’articolo 2490 del codice civile.

L’Oic 5 è stato profondamente innovato.     

Lo scioglimento della società determina il passaggio da una prospettiva di going concern, il cui presupposto è la continuazione dell’attività, a una prospettiva di estinzione, nella quale il capitale investito nell’impresa non è più uno strumento di produzione del reddito, bensì un semplice coacervo di beni, destinato a essere ceduto nel più breve tempo possibile.

Nella versione dell’Oic 5 attualmente in vigore, il bilancio di liquidazione è concepito come lo strumento tecnico-contabile che permette di misurare il valore ritraibile dalla cessione dei beni componenti il patrimonio aziendale, dopo aver pagato i debiti ed estinto le altre passività gravanti sull’impresa, cioè il “capitale di liquidazione”. Da qui, l’utilizzo di criteri valutativi coerenti con tale scopo prognostico del bilancio di liquidazione, quali il valore di realizzo per le attività (anche superiore al valore contabile) e il valore di estinzione per le passività, oltre all’iscrizione di un fondo che accoglie la stima di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura (fondo per costi e oneri di liquidazione).

Tuttavia, nell’ambito delle indagini empiriche condotte durante il progetto di revisione del principio contabile, è emerso che esso non trova piena applicazione tra gli operatori. In particolare, la valutazione delle attività al valore di realizzo risulta inapplicata nella prassi, nei casi in cui il valore di realizzo sia superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori. Inoltre, le disposizioni sul fondo per costi e oneri della liquidazione risultano di difficile applicazione, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria.

Alla luce di tali criticità, la nuova versione dell’Oic 5 introduce un cambio di paradigma nello standard contabile e ridefinisce la funzione del bilancio di liquidazione, che diventa uno strumento informativo di rendicontazione circa l’andamento del processo liquidatorio.

In questa prospettiva, sono stati riconsiderati gli elementi maggiormente critici dell’attuale principio contabile, in una logica più prudenziale e di maggiore applicabilità operativa.

La bozza di principio contabile pubblicata in consultazione prevede:

  • nella valutazione delle poste dell’attivo, l’utilizzo del criterio del minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato, nel rispetto del principio di prudenza
  • nella valutazione delle poste del passivo, l’utilizzo del criterio del valore di presumibile estinzione
  • nel caso degli oneri della liquidazione, si è scelto di limitare gli elementi di incertezza, prevedendo che vengano iscritti fondi solo a fronte di quegli oneri per i quali sussiste un’obbligazione non evitabile da parte della società, non funzionale al completamento della liquidazione.

Sono, inoltre, previsti schemi di bilancio più compatibili con la finalità di liquidazione. La distinzione tra capitale immobilizzato e circolante, propria delle aziende che operano nella prospettiva della continuazione dell’attività, perde di significato per una società in liquidazione. Per tale ragione, si è scelto di effettuare la classificazione delle voci dell’attivo esclusivamente per natura.

In un’ottica di semplificazione, le Pmi potranno continuare a utilizzare gli schemi di bilancio ordinario, in alternativa a quelli di liquidazione.

Resta inteso, che quando l’assemblea degli azionisti ha deciso la continuazione dell’attività, anche parziale, gli schemi da utilizzare sono quelli ordinari.

Benché il valore di realizzo non sia più centrale nella nuova versione dell’Oic 5, l’informazione relativa alle previsioni circa l’esito della procedura liquidatoria è stata recuperata in nota integrativa, dove i liquidatori illustreranno le prospettive della liquidazione, fornendo indicazioni sulla dinamica degli incassi e dei pagamenti attesi e sulla loro adeguatezza a soddisfare le obbligazioni previste dalla liquidazione.

La bozza del principio è in consultazione fino al 31 luglio 2024.

In consultazione, fino al 31 luglio, il nuovo Oic 5 sulle liquidazioni

Ultimi articoli

Attualità 7 Ottobre 2026

Comunicazioni sul visto di conformità, attivo il nuovo servizio “Vi.dico.web”

Il canale consente ai professionisti di trasmettere online la comunicazione preventiva per il rilascio del visto di conformità e di inviare eventuali integrazioni, variazioni o rinunce È attivo, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, il nuovo servizio telematico “Vi.

Analisi e commenti 6 Ottobre 2026

Nel commercio degli smartphone usati regime del margine a regole precise

In più casi di giurisprudenza è emerso un uso illegittimo della disciplina, che consente di applicare l’Iva solo sul realizzo del rivenditore e non sull’intero corrispettivo, ma con specifiche condizioni Negli ultimi anni si è diffuso un ampio mercato degli smartphone usati e ricondizionati, alimentato dalla domanda di dispositivi tecnologici a costi contenuti e da modelli di economia circolare sempre più diffusi.

Normativa e prassi 6 Ottobre 2026

Concordato preventivo biennale: regole unitarie e adesioni 2026/2027

La nuova circolare raccoglie in un unico quadro norme, chiarimenti e casi applicativi, illustrando accesso, rinnovo, vantaggi, cause di esclusione e le principali novità del 2026.

Dati e statistiche 5 Ottobre 2026

Bollettino entrate tributarie, gennaio-agosto 2026 trend positivo

La crescita è sostenuta in misura prevalente dalle imposte dirette, che aumentano di 6.

torna all'inizio del contenuto