Normativa e prassi

28 Marzo 2024

Cessioni tax credit turismo, comunicazioni via Pec all’Agenzia

Approvati, con il provvedimento firmato il 27 marzo 2024 dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il modello, con le relative istruzioni, e le modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese turistiche per interventi specifici (come la rimozione delle barriere architettoniche, interventi antisismici e di riqualificazione energetica, realizzazione di piscine, eccetera), e del bonus per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator.

Il provvedimento, come prevede la disciplina agevolativa, definisce le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei suddetti bonus, da effettuare in via telematica.

Si tratta degli incentivi previsti, rispettivamente, dall’articolo 1 e dall’articolo 4 del decreto legge n. 152/2021.

I crediti d’imposta riconosciuti sono comunicati dal ministero del turismo all’Amministrazione finanziaria e sono consultabili nel cassetto fiscale degli interessati, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia. Per consentirne la tracciabilità, a ogni tax credit è attribuito un codice identificativo da indicare nella comunicazione da trasmettere Fisco in caso di cessione.

Il provvedimento stabilisce che ogni trasferimento dell’incentivo deve essere comunicato all’Amministrazione finanziaria tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo Pec cessionecreditoimpreseturistiche@pec.agenziaentrate.it, utilizzando il modello “Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” approvato contestualmente insieme alle relative istruzioni. 

I beneficiari possono utilizzare i tax credit esclusivamente in compensazione tramite modello F24. In alternativa, lo sconto fiscale può essere ceduto, per l’intero importo, e una sola volta, a terzi, sono ammesse due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario oppure di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Visto che i crediti sono cedibili solo per intero, specificano le Entrate, l’eventuale utilizzo in compensazione ne impedisce la cessione.

Infine, il provvedimento precisa che, in alternativa a un ulteriore trasferimento, i cessionari possono utilizzare la somma in compensazione con il modello F24, indicando gli stessi codici tributo istituiti per la fruizione da parte dei beneficiari originari con la risoluzione n. 47/2023, per il credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator, e con la risoluzione n. 73/2023, per il credito d’imposta a favore delle imprese turistiche.

Cessioni tax credit turismo, comunicazioni via Pec all’Agenzia

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