Analisi e commenti

1 Marzo 2024

Strumenti finanziari derivati: esame del trattamento fiscale

L’Oic 32 definisce lo strumento derivato, come uno strumento finanziario o altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:
a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, la stessa non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante)
b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato
c) è regolato a data futura.

La definizione è mutuata dai Principi contabili internazionali (Ias 39/Ifrs 9) e ciò è in linea con quanto previsto dall’articolo 2426, comma 2, del codice civile, secondo cui le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato” e “fair value” sono state mutuate dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.

Diverse possono essere le finalità di utilizzo di uno strumento derivato, le più comuni sono:

  1. quelle di hedging (copertura) – uno o più derivati possono essere negoziati con lo scopo di ridurre le esposizioni assunte rispetto a specifici fattori di rischio. Generalmente lo svolgimento dell’attività tipica di un’impresa comporta l’assunzione di rischi derivanti dall’oscillazione di tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di equity, prezzi di commodity.
  2. finalità di trading (speculativi) – un operatore finanziario può assumere posizioni in derivati in assenza di una sottostante posizione da coprire.

La disciplina dettata dal principio contabile nazionale Oic 32 non utilizza il termine “speculativi” per identificare gli strumenti diversi da quelli di copertura, ma si riferisce sempre a derivati “di copertura” o “non di copertura” e prevede che le “regole generali” per la contabilizzazione di tali strumenti siano quelle previste per i derivati “non di copertura”.
Infatti, viene chiarito (paragrafo 20 Oic 32) che “la contabilizzazione delle coperture rappresenta un’eccezione alle normali esigenze di rilevazione e valutazione dei derivati in bilancio, le cui variazioni di valori, altrimenti, interesserebbero il conto economico”. Dunque, gli strumenti derivati non di copertura, che dal punto di vista patrimoniale vanno classificati nell’attivo circolante (se con fair value positivo) o tra le passività finanziarie (se il loro fair value è negativo) vedono sempre riflessa a conto economico la variazione del rispettivo fair value rispetto all’esercizio precedente, con imputazione della variazione nelle apposite voci della sezione D) del conto economico (D.18.d per le variazioni positive di fair value o D.19.d per le variazioni negative di fair value).

Le due tipologie di relazioni di copertura previste dal principio Oic 32 sono: copertura delle variazioni di fair value e copertura di flussi finanziari. La prima si applica ai casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili (Oic 32, paragrafo 15), che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d’esercizio, mentre la seconda viene applicata nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, a impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili (Oic 32, paragrafo 16), che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d’esercizio.
Tale premessa è necessaria e funzionale all’analisi del trattamento fiscale degli strumenti finanziari.

Infatti, l’articolo 112 del Tuir può essere suddiviso in 2 macrocategorie:

  1. da un lato, gli strumenti “non di copertura” (commi 2, 3 e 3-bis) per i quali, viene stabilita come regola generale la rilevanza fiscale dei componenti di reddito derivanti dalla valutazione dei derivati in corso alla data chiusura dell’esercizio (comma 2), vengono previsti dei limiti alla deduzione dei componenti negativi (comma 3), che non trovano, però, applicazione nei confronti dei soggetti Ias/Ifrs adopter e Oic adopter, diversi dalle microimprese (comma 3-bis)
  2. dall’altro, gli strumenti “di copertura” (commi 4, 5 e 6 dell’articolo 112) per i quali, posto il riconoscimento fiscale della finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa (comma 6), la norma ne diversifica il trattamento tributario sulla base dell’ulteriore distinguo tra copertura di fair value (comma 4) o di cash flow (comma 5).

Derivati non di copertura
L’articolo 112, comma 2 del Tuir dispone che alla formazione del reddito concorrono “i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio”. Viene quindi attribuita piena rilevanza, ai fini Ires, alle componenti (positive e negative) di natura valutativa, assimilandone il trattamento a quello delle componenti realizzative.
Il comma 3 dell’articolo 112, prevede, tuttavia, un tetto al riconoscimento fiscale dei componenti negativi scaturenti dalla riduzione di valore dei derivati “non di copertura”: esso non può essere superiore alla differenza tra il valore del contratto (o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente) e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio.

L’ambito di operatività di tale comma trova attualmente applicazione solo con riferimento alle microimprese (ex articolo 2435-ter del codice civile). E infatti, il successivo comma 3-bis prevede che “in deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435 ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali”.

Derivati di copertura
Il comma 6 dell’articolo 112 del Tuir dispone che lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa. Il comma 4 del medesimo articolo disciplina gli strumenti di copertura di fair value prevedendo che “i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura”. Viene, quindi, applicato il principio di “valutazione simmetrica”, per cui i risultati della valutazione o del realizzo dei contratti derivati di copertura sono “attratti” al regime previsto per le componenti positive o negative delle attività o passività, rispettivamente, coperte o di copertura (guida per così dire il sottostante).
 
Relativamente alla seconda tipologia di copertura (cash flow hedge), al comma 5, viene previsto che “i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività”. Pertanto, in ipotesi di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge), gli utili o le perdite generati dallo strumento con finalità di copertura concorrono alla determinazione della base imponibile al momento della loro imputazione a conto economico.

Strumenti finanziari derivati: esame del trattamento fiscale

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