1 Marzo 2024
Contraddittorio generalizzato, chiarimenti dal Dipartimento Finanze
Fino all’emanazione del decreto ministeriale che elencherà le fattispecie in cui il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, fino al 30 aprile 2024 (data a decorrere dalla quale gli atti di accertamento dell’Agenzia dovranno seguire le regole stabilite dal recente articolo 1 del Dlgs n. 13/2024) nulla cambia sulle modalità procedurali di contraddittorio tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente. È il principio espresso in un atto di indirizzo a firma del vice ministro Maurizio Leo, pubblicato ieri, 29 febbraio 2024, sul sito del Dipartimento delle Finanze.
La premessa del chiarimento sono le novità in materia di contraddittorio innestate di recente nella legislazione tributaria attraverso i decreti attuativi della legge delega della riforma fiscale, approvata il 9 agosto 2023 (legge n. 111/2023). In particolare, il nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dal decreto legislativo n. 219/2023 (articolo 1, comma 1) prevede che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Inoltre, il decreto legislativo n. 13/2019, attuativo della riforma fiscale in tema di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, ha modificato il Dlgs n. 218/1997, norma di riferimento in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, introducendo l’articolo 1 il comma 2-bis che prevede questa procedura: “Lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall’articolo 6-bis , comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L’invito alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell’avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell’atto di recupero non soggetto all’obbligo del contraddittorio preventivo”.
Il nuovo articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, si legge nell’atto di indirizzo, ha avuto in primo luogo il pregio di elevare l’istituto del contraddittorio al rango di principio generale a tutela dei diritti di partecipazione amministrativa del contribuente nell’ambito dell’attuazione del rapporto tributario. Nel quadro del nuovo articolo, viene evidenziato che l’istituto non gode tuttavia di una valenza assoluta, ma per espressa indicazione della norma il diritto al contraddittorio non sussiste “gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”. Il precetto, specifica l’atto di indirizzo, è sostanzialmente autoapplicativo solo nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria possa offrire una adeguata motivazione in ordine ad un ritenuto fondato motivo per la riscossione, mentre per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, relativamente ai quali il diritto al contraddittorio è radicalmente escluso, occorrerà attenderne l’elencazione che dovrà adottarsi con un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Nel documento si osserva, inoltre, che la sintetica disciplina generale sulla procedimentalizzazione applicativa dell’istituto del contraddittorio, contenuta nell’articolo 6-bis comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, non sembra volersi sostituire a quella che già da tempo regola le forme partecipative e l’esercizio del contraddittorio ed è destinata a breve ad essere ulteriormente adattata e specificata in relazione alle disposizioni sulla partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento contenute nell’articolo 1 del Dlgs n. 13/2024, che si applicheranno agli atti emessi a decorrere dal 30 aprile 2024.
Alla luce di ciò, conclude il documento, “una lettura interpretativa d’ordine sistematico delle recenti novità normative che si sono susseguite porta a far ritenere che fino al momento dell’emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, fino alla predetta data del 30 aprile 2024 nulla sia mutato in ordine alle modalità procedurali di contraddittorio, occorrenti per far legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente”.
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