Normativa e prassi

29 Febbraio 2024

Campagna dichiarativa 2024, sfilano i modelli definitivi

Rush finale per i modelli che dovranno essere utilizzati in occasione delle prossime dichiarazioni dei redditi, relative al periodo d’imposta 2023. Con distinti provvedimenti firmati oggi, 28 febbraio 2024, dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, approvati i modelli e le specifiche tecniche del 730, di tutto il pacchetto Redditi (Pf, Sp, Sc ed Enc), del Consolidato nazionale e mondiale, Irap e le sole specifiche tecniche del 770 approvato lo scorso 26 febbraio.

Di seguito, nel dettaglio, i link ai relativi provvedimenti, modelli, istruzioni e specifiche tecniche:
730/2024 modellospecifiche tecniche
Redditi Persone fisiche/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche
Redditi Società di persone/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche
Redditi Società di capitali/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche
Redditi Enti non commerciali/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche
Consolidato nazionale e mondiale/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche
Irap/2024 – provvedimento – modello – istruzioni – specifiche tecniche
770/2024provvedimentospecifiche tecniche.

Uno sguardo ai nuovi modelli
Come ogni anno, le dichiarazioni presentano le novità dettate dalle modifiche normative. Vediamone alcune.

Iniziamo dal 730/2024. Il decreto “Adempimenti” prevede che, progressivamente, nella dichiarazione dei redditi semplificata, ossia nel 730, potranno essere indicate tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita Iva, in modo tale riservare l’utilizzo di Redditi Pf ai soli contribuenti Iva. È per questo che, nel modello 2024, sono confluiti i dati relativi a Ivie, Ivafe e all’imposta sostitutiva sulle cripto-attività nel nuovo quadro W. Nel quadro L, inoltre, sono stati aggiunti appositi righi riguardanti la rivalutazione dei terreni e la tassazione sostituiva dei redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti. Per non gravare i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti, è stato previsto che i versamenti relativi a tali imposte sostitutive siano effettuati tramite modello F24 da parte del contribuente mentre gli eventuali saranno gestiti dall’Agenzia delle entrate in modo analogo a quanto avviene per i modelli 730 presentati in modalità “senza sostituto”.
La detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore turistico ha comportato, poi, l’inserimento del nuovo rigo “C16”. Tali somme sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate a un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali con aliquota del 5 per cento. Altri aggiustamenti sono stati necessari per effetto della riduzione dal 10 al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti che trova il suo posto nel rigo C4 del quadro C.
Il modello ha dovuto accogliere, nei righi da C1 a C3 e nei righi D3 e D4, anche le nuove voci derivanti dalla riforma del lavoro sportivo, che prevede una detassazione per un importo massimo di 15mila euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo.
Ritocchi per i dati riguardanti il Superbonus (sezioni da III-A a IV del quadro E), che consento di optare per la rateazione con riferimento alle sostenute nel 2022 e per applicare la detrazione del 90% alle spese che nel 2023 non possono beneficiare del 110 per cento.
Infine, si ricorda che, con il decreto “Adempimenti”, è stata estesa, anche ai soggetti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la possibilità di chiedere direttamente all’Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi o di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari previsti e, quindi, entro il 30 giugno.

Prima di passare agli altri modelli, conviene segnalare che per le dichiarazioni “Redditi”, Irap e il Cnm, il termine di presentazione è stato spostato, dal decreto sul concordato preventivo, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023, al 15 ottobre 2024.

Detto ciò, focalizzando l’attenzione su Redditi Pf/2024, risaltano le modifiche al prospetto dedicato ai familiari a carico. A seguito dell’introduzione dell’Assegno unico universale, infatti, per l’intero anno di imposta 2023, non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità (articolo 10, comma 4, Dlgs n. 230/2021).
La dichiarazione è stata implementata con molte delle novità fiscali già descritte per il 730 come le mance corrisposte dai clienti al personale del settore turistico e recettivo e i compensi ai lavoratori dello sport.
Saltando da una pagina all’altra, troviamo che nel quadro LM, è stata inserita una nuova sezione in cui determinare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali dovuta sul reddito incrementale relativo all’attività d’impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023, rispetto a quello conseguito nel triennio precedente, da parte dei contribuenti che aderiscono al regime della tassa piatta incrementale. È stata, inoltre, inserita un’apposta sezione nella quale i contribuenti forfetari possono effettuare l’adesione al concordato preventivo biennale che, per il primo anno, è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

Il modello Redditi Sp/2024 ha cambiato look già dal frontespizio. Nella sezione “Altri dati”, è stata inserita la casella “Immobili sequestrati” per segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione.
Nella sezione II del quadro RL è stata aggiunta, con decorrenza 1° gennaio 2024, un’ulteriore tipologia di reddito diverso da assoggettare a imposizione costituita, deriva dalle plusvalenze per la cessione di immobili agevolati dal Superbonus. Aggiornati anche i quadri RP e RN per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70% del Superbonus per l’anno 2024.
Semplificato, poi, il quadro RU: sono stati individuati alcuni crediti d’imposta per i quali non è più previsto l’obbligo di indicare i relativi dati nella sezione I del quadro RU. Si tratta, in particolare, di crediti non automatici per i quali è prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione esterna.

Molte delle modifiche apportate a Redditi Sc/2024 ricalcano gli aggiornamenti effettuati anche su Redditi Sp, a iniziare dal frontespizio che ha fatto spazio al campo “Immobili sequestrati”. Nel quadro RQ è stata introdotta la sezione XXIV dedicata alle banche che applicano, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria sull’ammontare del margine degli interessi (voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024).
Nel quadro RQ entra la sezione XXV che, per il solo 2024, è dedicata ai soggetti che hanno applicato il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (commi da 115 a 119, dell’articolo 1, legge di bilancio 2023) e che hanno escluso dalla concorrenza alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 determinati utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate.

Anche Redditi Enc/2024 trova nel frontespizio lo spazio per gli “Immobili sequestrati” e la maggior parte delle modifiche riscontrabili in Redditi Sp e Redditi Sc dovute all’evoluzione normativa. Da evidenziare la previsione nei quadri RF e RG (righi RF50 e RG23) della non concorrenza alla formazione del reddito del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.

Per quanto riguarda il modello di Consolidato nazione e mondiale/2024, da segnalare, tra l’altro, che è stata implementata la sezione V nella quale vengono specificate, per ogni società partecipante al consolidato, le eccedenze di interessi passivi, di risultato operativo lordo (ROL) e di interessi attivi ai fini della determinazione degli interessi passivi deducibili in base all’articolo 96, comma 14, del Tuir.

Riguardo al modello Irap/2024, con riferimento alla detassazione dei compensi di lavoro sportivo, nel quadro IC (società di capitali) e nel quadro IE (enti non commerciali) è stata gestita l’esenzione dalla base imponibile Irap dei compensi di lavoro sportivo erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo. La soglia dei compensi che non concorrono alla determinazione del valore della produzione netta è stata elevata a 85mila euro.
Cambiano, inoltre, le istruzioni concernenti i lavori stagionali, in cui è stato specificato al rigo IS7 del quadro IS che per i lavoratori stagionali, per i quali è prevista la deduzione del costo del lavoro sostenuto dal datore nella misura del 70%, la deduzione dei contributi assicurativi spetta per l’intero ammontare. Tale deduzione va indicata nel rigo IS1 del medesimo quadro IS.

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