Normativa e prassi

23 Febbraio 2024

Lavoratore Ue trasferito in Italia, superabili i divieti per il forfetario

Può fruire del regime forfetario il lavoratore dipendente in uno Stato Ue che intende chiudere nel 2023 il contratto di lavoro dipendente, aprire nel 2024 una partita iva italiana e fatturare in qualità di lavoratore autonomo al suo ex datore di lavoro. Non opera infatti l’esclusione dal regime per le attività esercitate prevalentemente nei confronti di datori di lavoro, in quanto manca il collegamento con il territorio dello Stato in cui veniva percepito lo stipendio. Né rileva la preclusione per la soglia eccedente l’importo dei 30mila euro, considerato che l’istante ha cessato l’attività di lavoro dipendente svolta all’estero e ne ha avviata una nuova in Italia a partire dal 2024. È la sintesi della risposta n. 50/2024 dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia ricorda che il regime dei forfetari è stato disciplinato dall’articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190/2014, ed è rivolto alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
In particolare le cause di esclusione sono contenute nel comma 57, lettera d)-bis: “persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di  lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”  e nella lettera d)-ter: “soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”).

La ratio della causa ostativa prevista nella lettera d-bis) è quella di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.

Nel caso in esame, rileva l’Agenzia in linea con quanto prospettato dal contribuente, non ricorrono le circostanze per applicare tali preclusioni. Il fatto che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale è intercorso, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza, infatti, escluderebbe la sussistenza di una sua artificiosa trasformazione nel senso descritto, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero.
Inoltre pur avendo avuto redditi superiori a 30mila euro nel periodo d’imposta 2023, la cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nel Paese estero entro dicembre 2023 fa venire meno la causa di esclusione relativa al tetto dei compensi.
In conclusione, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, l’Agenzia ritiene che l’istante, una volta concluso il contratto di lavoro dipendente estero, aperta la partita Iva per svolgere l’attività autonoma e acquisita la residenza in Italia, possa applicare a decorrere dal 2024 il regime dei forfetari.

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