23 Febbraio 2024
Lavoratore Ue trasferito in Italia, superabili i divieti per il forfetario
Può fruire del regime forfetario il lavoratore dipendente in uno Stato Ue che intende chiudere nel 2023 il contratto di lavoro dipendente, aprire nel 2024 una partita iva italiana e fatturare in qualità di lavoratore autonomo al suo ex datore di lavoro. Non opera infatti l’esclusione dal regime per le attività esercitate prevalentemente nei confronti di datori di lavoro, in quanto manca il collegamento con il territorio dello Stato in cui veniva percepito lo stipendio. Né rileva la preclusione per la soglia eccedente l’importo dei 30mila euro, considerato che l’istante ha cessato l’attività di lavoro dipendente svolta all’estero e ne ha avviata una nuova in Italia a partire dal 2024. È la sintesi della risposta n. 50/2024 dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia ricorda che il regime dei forfetari è stato disciplinato dall’articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190/2014, ed è rivolto alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
In particolare le cause di esclusione sono contenute nel comma 57, lettera d)-bis: “persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro” e nella lettera d)-ter: “soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”).
La ratio della causa ostativa prevista nella lettera d-bis) è quella di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
Nel caso in esame, rileva l’Agenzia in linea con quanto prospettato dal contribuente, non ricorrono le circostanze per applicare tali preclusioni. Il fatto che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale è intercorso, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza, infatti, escluderebbe la sussistenza di una sua artificiosa trasformazione nel senso descritto, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero.
Inoltre pur avendo avuto redditi superiori a 30mila euro nel periodo d’imposta 2023, la cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nel Paese estero entro dicembre 2023 fa venire meno la causa di esclusione relativa al tetto dei compensi.
In conclusione, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, l’Agenzia ritiene che l’istante, una volta concluso il contratto di lavoro dipendente estero, aperta la partita Iva per svolgere l’attività autonoma e acquisita la residenza in Italia, possa applicare a decorrere dal 2024 il regime dei forfetari.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 7 Novembre 2025
Immobili, le indennità di servitù dal 2024 rientrano nei redditi diversi
La nuova formulazione della norma di riferimento impone la tassazione delle somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, anche se derivanti da esigenze di pubblica utilità L’indennità di servitù, corrisposta a titolo di saldo in relazione alla costituzione del diritto reale di godimento, come nel caso di una linea elettrica a servizio di un immobile ubicato in un’area interessata da un esproprio finalizzato alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità, va tassata come reddito diverso.
Normativa e prassi 7 Novembre 2025
Liquidazione Iva di gruppo, focus sull’esonero dalla garanzia
In una risposta ad interpello l’Agenzia fa luce sui requisiti per fruirne con riguardo alle eccedenze di imposta a credito compensate tra le società che fanno parte del perimetro di liquidazione Con una risposta a un interpello, l’Agenzia fornisce chiarimenti sui requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito Iva utilizzate in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73 comma 3 del Dpr n.
Attualità 7 Novembre 2025
False comunicazioni dell’Agenzia anche a tema rimborsi
In caso di dubbi sulla veridicità delle comunicazioni ricevute apparentemente dalle Entrate, è sempre consigliabile consultare la pagina apposita sul sito istituzionale o rivolgersi all’assistenza Con l’avviso del 7 novembre, è descritta una falsa comunicazione in circolazione che, sfruttando illecitamente il logo dell’Agenzia delle entrate, informerebbe su un presunto rimborso fiscale €1495,39.
Attualità 6 Novembre 2025
Nuova campagna di phishing, sulla dichiarazione delle criptovalute
Una mail fraudolenta induce il destinatario a utilizzare un servizio telematico inesistente dell’Agenzia per effettuare la dichiarazione del proprio patrimonio in valuta virtuale L’Agenzia delle entrate segnala l’ennesimo caso di phishing finalizzato a ottenere i dati degli utenti.