16 Febbraio 2024
Fatture e corrispettivi, modalità di acquisizione dati
In due decreti del Mef, emanati di concerto con ministro della Salute e del ministro per la Pubblica amministrazione, datati 1° febbraio 2024 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 15 febbraio, la n. 38/2024, trovano spazio le indicazioni sull’utilizzo dei dati fiscali, rispettivamente, dei corrispettivi giornalieri e delle fatture sanitarie, trasmessi al sistema Tessera Sanitaria.
Il primo decreto, “Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria”, stabilisce in primo luogo che l’Agenzia delle entrate acquisisce tali informazioni per l’applicazione delle misure tributarie (articolo 2, comma 6-quater, del Dlgs n. 127/2015). Stesse finalità anche per il secondo decreto “Modalita’ di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema tessera sanitaria” che ribadisce i fini fiscali, da parte dell’Agenzia, dell’uso delle informazioni (articolo 10-bis del Dl n. 119/2018).
Entrambi i decreti prevedono che gli stessi dati sono utilizzati dal ministero dell’Economia e delle finanze, dalla Ragioneria generale dello Stato e del ministero della Salute in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Il primo decreto riguarda i dati sui corrispettivi inclusi quelli relativi all’Iva, ad esclusione del codice fiscale del cliente. L’Agenzia è tenuta a memorizzare i dati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, o fino alla definizione di eventuali controversie.
I dati fiscali delle fatture relative alle prestazioni sanitarie, disciplinati nel secondo decreto, sono messi a disposizione dell’Agenzia entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dei medesimi dati da parte del Sistema TS o a cadenza periodica che andrà concordata tra Entrate e Mef.
Per tutti i dati memorizzati negli archivi, riguardanti sia le fatture che i corrispettivi, grazie a un sistema di identificazione e autorizzazione dei soggetti abilitati, è garantita la tracciatura degli accessi e quindi una consultazione sicura.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.