13 Febbraio 2024
Gestori di piattaforme online, invio dati entro giovedì 15 febbraio
Scadenza in arrivo per i gestori delle piattaforme online che entro giovedì 15 febbraio devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate attraverso i loro siti e app nel 2023. Il termine per l’invio, inizialmente fissato al 31 gennaio, è stato poi prorogato da un provvedimento dell’Agenzia per garantire più tempo ai gestori in fase di prima applicazione della misura (vedi articolo “Dac 7 per le piattaforme online, fino al 15 febbraio per gli invii 2023”).
L’adempimento comunicativo riguarda tutte le attività di e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto, per cui i venditori che utilizzano la piattaforma digitale percepiscono un corrispettivo.
La disciplina è stata definita dal decreto legislativo n. 32/2023, in attuazione della direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (Direttiva “Dac 7”) che ha previsto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.
Sono tenuti a trasmettere le informazioni sulle vendite i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo). Una volta ricevuti i dati il fisco li condividerà con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelli sui venditori residenti in Italia.
A regime, l’invio delle informazioni dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione, per cui lo slittamento al 15 febbraio riguarda solo i dati 2023.
Sul sito dell’Agenzia è disponibile un’apposita sezione dedicata allo scambio automatico di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme (Dac7), contenente anche le Faq con alcune precisazioni a singoli quesiti.
Con una risposta, in particolare, viene chiarito che è necessario comunicare anche le operazioni nazionali. Secondo l’Agenzia, infatti, “la comunicazione DAC7 è dovuta in relazione a tutti i Venditori che svolgono Attività pertinenti mediante una Piattaforma gestita da un soggetto tenuto alla comunicazione indipendentemente dal carattere transfrontaliero delle attività svolte”.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.