Analisi e commenti

31 Gennaio 2024

Bilancio 2024 in pillole – 10 nuova proroga per plastic e sugar tax

I due tributi, introdotti dal Bilancio 2020, sul consumo di bevande analcoliche edulcorate e sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (con i relativi incentivi fiscali riconosciuti alle aziende per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili), slittano al 1° luglio 2024. La proroga è sancita dal comma 44 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024.

Ancora una proroga sì, infatti, la decorrenza delle due imposte, accomunate dalla buona intenzione di salvaguardare, l’una la salute dei cittadini, l’altra l’habitat che li circonda, era stata prevista dalla norma originaria nel 2020 ed è stata più volte differita nel tempo.
Da ultimo, lo start era stato spostato allo scorso 1° gennaio dal Bilancio 2023.

L’articolo 1, comma 44, in esame, semplicemente posticipa l’efficacia dei due inediti tributi, senza modificarne caratteristiche e struttura, che restano quelle stabilite dalla norma originaria.

Plastic tax
Per quanto riguarda la plastic tax (commi da 634 a 652, articolo 1, legge 160/2019), questa, come detto, si applicherà al consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari (piatti, posate e bicchieri monouso in plastica, buste, bottiglie e contenitori in tetrapak, pellicole, cioè quegli oggetti pensati, progettati e venduti per essere usati una sola volta nel loro ciclo di vita) ma con alcune eccezioni, come ad esempio i prodotti compostabili (conformi alla norma Uni En 13432:2002) o frutto dell’attività di riciclo, i dispositivi medici e i contenitori di medicinali. Sarà pari a 0,45 euro per ogni chilogrammo di materia plastica (niente è dovuto se il tributo risulta pari o inferiore a 10 euro); dovrà essere versata tramite modello F24 con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi e, in caso di pagamento non dovuto, si potrà chiederne il rimborso entro due anni dalla data del pagamento, a pena di decadenza.

La legge individua i debitori d’imposta in base alla provenienza dei Macsi. Se realizzati in Italia, obbligato è il fabbricante (non è considerato tale chi produce manufatti utilizzando come materia prima o semilavorati altri Macsi sui quali l’imposta sia dovuta da un altro soggetto), quando provengono da Paesi Ue l’acquirente “commerciante” o, se a comprare è un consumatore finale, il cedente, infine, quando i Macsi arrivano da Stati extra Ue, l’importatore. La plastic tax diviene esigibile al momento dell’immissione in consumo (cessione o acquisto). Naturalmente il tributo non è dovuto quando i Macsi costruiti in Italia valicano i confini nazionali.

L’accertamento dell’imposta in argomento avverrà sulla base di dichiarazioni trimestrali presentate dagli obbligati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare a cui la dichiarazione si riferisce. Nello stesso termine sarà necessario versare il dovuto. A “monitorare” la correttezza degli adempimenti saranno i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’amministrazione doganale, in particolare, si occuperà anche della riscossione dell’imposta relativa ai Macsi provenienti da Paesi extra Ue.

Con i commi da 653 a 658, la legge di bilancio 2020, poi, ha concesso, alle imprese produttrici di Macsi, un’agevolazione che si incardina nel perimetro del Piano nazionale sulla plastica sostenibile, consistente in un credito d’imposta, nella misura del 10%, delle spese sostenute (nella formulazione originaria, nel 2020) per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
Il credito, riconosciuto fino a un importo massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario (il Bilancio 2020 fissava il limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2021), dovrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle riguardanti i periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Le disposizioni applicative del credito d’imposta arriveranno con un decreto interministeriale dei ministeri interessati.
Inoltre, per la formazione del personale, dedicata all’acquisizione delle conoscenze utili al raggiungimento dell’adeguamento tecnologico, ha stabilito che a tali costi si può applicare l’apposito tax credit regolato dai commi da 78 a 81 del Bilancio 2019 (legge n. 145/2018).

Sugar tax
La legge n. 160/2019 (articolo 1, commi da 661 a 676) ha istituito, anche sulla base dell’esperienza di altri Paesi Ue, l’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nell’ipotesi di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. La sugar tax si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef, che dovrà definire le modalità attuative della norma.

Le bevande edulcorate nel mirino del fisco sono quei prodotti finiti e quelli predisposti per l’utilizzazione previa diluizione, che rientrano nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% per cento in volume. La norma esonera dal prelievo le bevande il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale a 25 grammi per litro – per i prodotti finiti – e a 125 grammi per chilogrammo – per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. In ogni caso, il potere edulcorante delle sostanze in questione sarà stabilito con un decreto interdirettoriale dei ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute.

Verseranno la sugar tax, al momento della cessione delle bevande, il fabbricante nazionale (o, se diverso da questo, colui che provvede al condizionamento, cioè aggiunge le sostanze dolcificanti); l’acquirente, all’atto del ricevimento, in caso di bibite edulcorate provenienti dalla Ue; l’importatore, nell’ipotesi di bevande dolcificate importate da Paesi non appartenenti all’Unione europea. Non pagherà l’imposta, invece, il fabbricante italiano che cede i prodotti per il consumo in altri Paesi Ue o li esporta.
Tornando agli interessati, questi dovranno registrarsi presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale li doterà di un codice identificativo; dovranno, inoltre, entro il mese successivo alle cessioni (o compere) effettuate, presentare una dichiarazione mensile e versare l’imposta dovuta.

Per entrambe le new entry del panorama tributario italiano, infine, il legislatore ha definito le penalità in caso di mancato (sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, comunque non inferiore a 500 euro) o ritardato pagamento (sanzione amministrativa pari al 30% del dovuto, comunque non inferiore a 250 euro) o, ancora, per l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione (sanzione amministrativa da 500 a 5mila euro).

Continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 10 gennaio 2024
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 11 gennaio 2024
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 12 gennaio 2024
La quarta puntata è stata pubblicata martedì 16 gennaio 2024
La quinta puntata è stata pubblicata giovedì 18 gennaio 2024
La sesta puntata è stata pubblicata lunedì 22 gennaio 2024
La settima puntata è stata pubblicata mercoledì 24 gennaio 2024
L’ottava puntata è stata pubblicata giovedì 25 gennaio 2024
La
nona puntata è stata pubblicata martedì 30 gennaio 2024

Bilancio 2024 in pillole – 10 nuova proroga per plastic e sugar tax

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