9 Gennaio 2024
Comunicazione bonus trasporti: a pensarci, l’affidatario del servizio
Due nuove faq, da oggi, 9 gennaio 2024, disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, chiariscono altrettanti dubbi sulle modalità di trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, da parte dei gestori del servizio, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e del bonus trasporti.
Consorzio o no, il responsabile dell’invio è il soggetto affidatario del servizio
Il primo dubbio riguarda il caso in cui le aziende di trasporto costituiscano un consorzio per la rivendita degli abbonamenti. L’indecisione degli istanti è su chi debba farsi carico della trasmissione dei dati: il consorzio o le aziende che si occupano del trasporto?
A risolvere il quesito, il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate lo scorso 4 ottobre (vedi articolo “Anche gli abbonamenti al bus nella dichiarazione precompilata”), che individua, quali soggetti tenuti alla comunicazione delle spese sostenute dai passeggeri, esclusivamente gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio pubblico: appare chiaro, quindi, che tra questi non possano rientrare i consorzi incaricati soltanto della vendita dei titoli di viaggio, perché non in possesso dei requisiti soggettivi richiesti in quanto non affidatari del trasporto.
Se l’ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio, continua il chiarimento, acquisisce nel proprio database i dati sugli abbonamenti venduti tramite consorzio, compresa l’informazione relativa alla tracciabilità del pagamento, provvede a effettuarne la comunicazione all’Agenzia delle entrate ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.
In fase sperimentale, niente comunicazione per gli abbonamenti nominativi di mobility societari
Un altro quesito riguarda la comunicazione dei dati relativi agli abbonamenti nominativi al servizio di trasporto pubblico acquistati dal datore di lavoro per i propri dipendenti (mobility societari).
Fino a quando l’adempimento sarà di carattere facoltativo, risponde l’Agenzia, la comunicazione non è necessaria, considerato che l’azienda di trasporto pubblico locale potrebbe non avere a disposizione i dati informativi relativi all’importo dell’abbonamento effettivamente detraibile in base alla norma del Tuir, l’articolo 15, comma 1, lettera i-decies, che disciplina l’agevolazione, ossia la somma trattenuta al dipendente nell’anno dal datore di lavoro, che ha acquistato l’abbonamento.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 10 Dicembre 2025
Franchigia Iva transfrontaliera: le regole per chi aspira al regime
Verifiche concentrate sulla comunicazione preventiva, sulle soglie di fatturato e sulla comunicazione trimestrale.
Attualità 10 Dicembre 2025
Oic, pubblicati gli aggiornamenti ai principi contabili nazionali
Le modifiche, fa sapere l’Organismo italiano di contabilità tramite un comunicato, saranno applicabili ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma sono anticipabili anche ai bilanci 2025 L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato i nuovi emendamenti ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard necessario per rimanere al passo con la prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.
Attualità 10 Dicembre 2025
Roulotte e autocaravan in campeggi: aggiornamento catastale in chiusura
Le strutture ricettive all’aperto hanno tempo fino al 15 dicembre per presentare le nuove denunce catastali che escludono gli allestimenti mobili di pernottamento dal computo delle rendite dirette Dal 1º gennaio 2025 per la determinazione delle rendite catastali non hanno più rilevanza diretta gli allestimenti mobili di pernottamento, come ad esempio le roulotte, i camper, i caravan e le “case mobili” (o “mobile home”) che sono posti all’interno delle strutture ricettive all’aperto.
Normativa e prassi 9 Dicembre 2025
Straordinario degli infermieri, 5% esteso alle ore di “disponibilità”
In linea con il parere dell’ufficio legislativo e del ministero della Salute, ogni prestazione effettuata oltre l’orario ordinario deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%, prevista per lo straordinario effettuato dagli infermieri, si applica anche ai compensi per le ore di “pronta disponibilità” effettuate.