2 Gennaio 2024
Modello Redditi Sc 2024 – 1 novità per la disciplina sugli utili
Il 22 dicembre sono state pubblicate, sul sito dell’Agenzia delle entrate, le bozze dei modelli dichiarativi e delle relative istruzioni riservati alle società e agli enti commerciali e non commerciali per l’annualità 2023. Emergono diversi interventi nelle dichiarazioni dei Redditi 2024 Sc (Società di capitali), Enc (enti non commerciali ed equiparati), Sp (Società di persone) e Cnm (Consolidato nazionale e mondiale). Vediamo di seguito le modifiche più significative effettuate nel modello Redditi Sc 2024, in particolare nel quadro RQ, riservato, in primo luogo, alle imposte sostitutive dell’Ires.
Il quadro RQ ha visto “revisionata” la disciplina riguardante l’imposta sostitutiva sugli utili e le riserve di utili non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 87 a 95, legge n. 197/2022), risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Tali importi erano integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato; condizione essenziale, l’esercizio dell’opzione nella sezione XXV del modello Redditi 2023, che consentiva di assoggettare i predetti importi a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento. L’aliquota era ridotta di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi fossero accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto (vedi articolo “Modello Redditi Sc 2023 – 2, le nuove imposte sostitutive).
Il venir meno di queste condizioni obbliga il contribuente a versare la differenza, maggiorata del 20% e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota del 9% e l’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota ridotta al 6 per cento. Tale versamento è effettuato entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio.
La nuova sezione XXIII del modello Redditi 2024 è utilizzata dai soggetti che hanno esercitato l’opzione nel modello Redditi 2023, che hanno assoggettato gli utili a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota ridotta di 3 punti percentuali, rispetto all’aliquota del 9% o, per i contribuenti in regime di trasparenza a ristretta base proprietaria (articolo 116 del Tuir), all’aliquota del 30% e che sono decaduti dall’opzione per l’imposta sostitutiva agevolata in quanto non sono state rispettate le condizioni indicate nell’articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto ministeriale 26 giugno 2023.
Il versamento della differenza dell’imposta sostitutiva è effettuato utilizzando il codice tributo 1725.
Sempre nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXIV dedicata alle banche di cui all’articolo 1 del Tub (Dlgs n. 385/1993), che applicano, per l’anno 2023, un’imposta straordinaria sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico (redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia) relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.
L’articolo 26 del Dl n. 104/2023 (convertito, con modificazioni, dalla, n. 136/2023) ha previsto che l’imposta è dovuta (con conseguente compilazione del prospetto) se il predetto ammontare del margine degli interessi 2023 eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Per assolvere all’imposta sostitutiva dovuta va definita la base imponibile, che si determina calcolando la differenza tra l’ammontare della colonna 1 (il margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024) e l’ammontare della colonna 2 (il margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, aumentato del 10 per cento).
È posto comunque un limite alla base imponibile che non può superare l’importo di colonna 4 ovvero lo 0,26% dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del regolamento (Ue) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
L’imposta straordinaria, pari al 40%, è indicata in colonna 5, e va versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, in particolare:
- i soggetti che per legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio
- i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine scade nell’anno 2023, effettuano il versamento nell’anno 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.
Infine, l’articolo 26 del Dl n. 104/2023 concede una scelta al contribuente, quella di costituire una riserva non distribuibile, in luogo del versamento dell’imposta, in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, pari a un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta calcolata; in tal caso vanno compilate le colonne 5 e 6.
È bene ricordare che se la riserva viene intaccata, l’imposta è maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento indicato, di un importo pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea e l’imposta va versata entro trenta giorni dall’approvazione della relativa delibera (e, quindi, va compilata la colonna 7).
continua
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