2 Gennaio 2024
Superbonus al 70%, le novità 2024. Previsto un fondo per i redditi bassi
A partire dal 1° gennaio 2024 il Superbonus si riduce al 70%, nel 2025 scenderà al 65%. Sanatoria per i lavori non completati entro lo scorso 31 dicembre. Istituito, inoltre, un fondo povertà per i redditi con Isee sotto i 15mila euro destinato a compensare la differenza tra la precedente aliquota del 110% e quella attuale fissata nella misura del 70% ma solo se i lavori entro il 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento pari al 60 per cento. L’originaria maxi-detrazione al 110% sarà mantenuta solo per gli interventi realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023. Sono, in sintesi, le novità sui bonus edilizi contenute nel Dl n. 212/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023.
Nel dettaglio, in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 121, comma 1, del Dl n. 34/2020) sulla base di Stato avanzamento lavori (Sal) effettuati fino al 31 dicembre 2023, le detrazioni spettanti ai fini del Superbonus nella misura del 110% non saranno recuperate se tali interventi non sono stati ultimati, anche se non risulta ancora soddisfatto il necessario requisito del miglioramento di due classi energetiche.
In pratica per i lavori già avviati, solo chi ha effettuato l’asseverazione entro il 31 dicembre 2023 potrà mantenere invariato il beneficio nella originaria misura del 110 per cento.
Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri Superbonus 110% è previsto inoltre un fondo povertà, istituito per i cittadini con un basso Isee (15mila euro) che hanno realizzato entro il 2023 lavori pari almeno al 60%, da utilizzare per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, con le modalità che saranno adottate con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame e non concorre alla formazione della base imponibile.
Il decreto prevede, inoltre, ulteriori limitazioni per gli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche. Fra le novità, i contribuenti potranno fruire una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, per realizzare i lavori in edifici già esistenti, che riguardano esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Il rispetto dei requisiti necessari (indicati nel decreto n. 236/1989 del ministro dei Lavori pubblici), inoltre, deve risultare da apposita asseverazione e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con “bonifico parlante”.
Infine, è esclusa la possibilità di cedere il bonus per i lavori di demolizione e ricostruzione degli edifici localizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, per i quali non sia stato chiesto, entro la data di entrata in vigore del Dl n. 212/2023 in commento, il titolo abilitativo.
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