22 Dicembre 2023
Terreno venduto dall’Ismea, imposta ipotecaria proporzionale al 2%
L’iscrizione di ipoteca legale a garanzia del pagamento rateale del prezzo del terreno venduto dall’Ismea, “Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare”, a giovani imprenditori è soggetta all’imposta ipotecaria commisurata all’ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori, nella misura proporzionale del 2 per cento. La norma agevolativa (articolo 13, comma 4-quater del Dl n. 19/2016) riconosce, in caso di aggiudicazione del terreno da parte di giovani imprenditori agricoli, il pagamento rateale del prezzo previa apposizione di ipoteca legale. L’operazione, quindi, non può scontare l’imposta ipotecaria in misura fissa prevista dall’articolo 2, comma 4-bis del Dl n. 194/2009. È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risoluzione n. 77 del 22 dicembre 2023.
La direzione istante, in estrema sintesi, voleva sapere il corretto trattamento fiscale applicabile alla iscrizione di ipoteca legale prevista dalla norma che disciplina la vendita di terreni dell’Ismea (articolo 13, comma 4-quater del Dl n. 19/2016) in caso di pagamento rateale del prezzo e, in particolare, se poteva applicarsi l’imposta ipotecaria nella misura fissa.
Il secondo quesito formulato dall’istante riguarda l’ultima parte della disposizione di favore, secondo la quale “Le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà dell’ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell’Istituto e senza oneri per lo stesso”.
L’Agenzia, in risposta al dubbio formulato, chiarisce che con la frase “senza oneri per lo stesso” il legislatore ha voluto esentare la stessa Ismea da qualunque tributo nell’ipotesi in cui lo stesso istituto abbia richiesto la cancellazione delle iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.

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