Normativa e prassi

20 Dicembre 2023

Trasporto merci, istituito il codice per alleggerire le spese di gasolio

Il credito d’imposta introdotto dal Bilancio 2023 a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di gasolio, trova il codice tributo per essere utilizzato in compensazione tramite modello F24. Istituito con la risoluzione n. 74/E del 20 dicembre 2023, è il 7057, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti attività di trasporto di cose per conto di terzi – articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197”.

Il nuovo codice tributo, nell’F24, va a collocarsi nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Detto ciò, con il decreto n. 197/2023, del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, è stato stabilito che, ai fini della fruizione del credito d’imposta in argomento, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
A sua volta, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che gli stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

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