Normativa e prassi

15 Dicembre 2023

Deprezzamento area non espropriata, l’indennizzo va comunque tassato

Nell’esproprio di un terreno, l’ ”indennità per il deprezzamento” dell’area non espropriata costituisce parte integrante dell’indennizzo corrisposto al proprietario del bene, non essendo ipotizzabile una distinzione fra le due tipologie di risarcimento. Entrambe le somme quindi sono soggette a ritenuta nella misura del 20 per cento. È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 476 di oggi, 15 dicembre 2023.

L’istante fa presente che le somme ricevute dall’ente pubblico per la procedura necessaria a realizzare un collegamento autostradale erano composte dalle seguenti voci:

  • ”indennità di esproprio” dell’area edificabile
  • “indennità per deprezzamento” residuo dell’area non espropriata
  • ”indennità di occupazione temporanea”
  • “indennità di occupazione d’urgenza”.

L’istante ritiene quindi che la quota riferibile al deprezzamento della parte di terreno non espropriata non debba essere assoggettata alla ritenuta nella misura del 20% a titolo di imposta ai sensi dell’articolo 35 del Tuepu (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), applicata alle altre voci.

Di diverso avviso l’Agenzia che, come chiarito anche da numerose pronunce della Cassazione (fra cui sentenza n. 20241/2016, n. 4264/2021 e n. 6926/2016) ritiene che negli espropri per pubblica utilità non sono concepibili due distinti crediti per il soggetto, l’uno a titolo di indennità di espropriazione e l’altro in qualità di risarcimento per il deprezzamento della porzione residuale di terreno. La prima quota infatti è inclusa e legata alla prima essendo entrambe riferibili a una diminuzione patrimoniale subita dal proprietario. In tal senso anche la risposta all’interpello n. 669/2021 delle Entrate.

L’Agenzia, in conclusione, ritiene che anche il deprezzamento per l’area non espropriata vada tassato applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento.

Resta fermo che l’istante potrà optare con la dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto, considerando l’indennizzo come plusvalenza (articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir).

Deprezzamento area non espropriata, l’indennizzo va comunque tassato

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