29 Novembre 2023
Rinviati al 10 dicembre i versamenti in Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Prorogata dal 20 novembre al 10 dicembre 2023 – che in realtà diventa 11 dicembre visto che il 10 è domenica – la scadenza per effettuare, in un’unica soluzione, senza l’aggiunta di sanzione e interessi, i versamenti sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio di quest’anno.
A concedere più tempo ai contribuenti delle zone interessate, il nuovo comma 2-quater, inserito nell’articolo 3 del decreto “Proroghe” (Dl n. 132/2023) in sede di conversione, che integra l’articolo 1 del decreto “Alluvioni”. In particolare, la nuova norma recita “All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: “20 novembre 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “10 dicembre 2023”.
A beneficiare della sospensione, secondo la norma agevolativa, sono tutti coloro che, lo scorso 1° maggio, avevano la residenza, la sede legale o quella operativa nei territori (Comuni e/o frazioni) riportati, distinti per regione, nell’allegato al decreto stesso nell’allegato al Dl n. 61/2023.
Lo stop includeva tutti gli adempimenti e i versamenti tributari, contributivi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, le ritenute Irpef e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate dai sostituti d’imposta con residenza, sede legale o sede operativa nelle zone interessate.
Versamenti rimandati, quindi, prima fino al 20 novembre e ora fino all’11 dicembre, per le imposte periodiche, come Irpef, Ires e Irap, con termine di pagamento ordinario nel periodo di sospensione, le liquidazioni trimestrali e mensili dell’Iva e le imposte non periodiche, come il Bollo sulle fatture elettroniche in scadenza il 31 maggio 2023.
Bloccati temporaneamente, inoltre, i versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, compresi quelli derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza nel periodo interessato. Sospese anche le rate in scadenza nel periodo interessato, connesse a provvedimenti di rateizzazione attivi al 1° maggio oppure riferite alle somme dovute a titolo di “Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie Ue”.
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