28 Novembre 2023
Regolarizzazione cripto-attività, c’è tempo fino al 30 novembre
Ancora pochi giorni per regolarizzare gli obblighi omessi sulle cripto-attività detenute fino al 31 dicembre 2021. I contribuenti interessati hanno infatti tempo fino a giovedì 30 novembre per versare il dovuto e presentare la domanda di regolarizzazione.
L’opportunità, istituita dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 138 e seguenti), è rivolta alle persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia, che detenevano cripto-attività entro il 31 dicembre 2021 e che hanno omesso gli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’articolo 4, comma 1, del Dl n. 167/1990 e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi.
Il perimetro della regolarizzazione
Oggetto della richiesta di regolarizzazione sono le cripto-attività rappresentate da cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall’attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021, che non sono state indicate nel quadro RW del modello Redditi e/o i redditi realizzati entro la stessa data, anche per effetto delle cessioni effettuate nel corso dell’anno, che non sono stati indicati nella dichiarazione dei redditi. È possibile regolarizzare anche i redditi derivanti dalle altre cripto-attività, diverse dalle cripto-valute, non indicati in dichiarazione dei redditi realizzati entro la data del 31 dicembre 2021. Sono sanabili tutti i periodi d’imposta, fino al 2021, per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento o per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione e quelli ai fini delle imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
Che cosa bisogna fare entro il 30 novembre
La procedura per sanare la situazione è stata fissata dal provvedimento del direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, del 7 agosto 2023, che ha approvato il modello, le istruzioni, le regole per accedere alla regolarizzazione e lo schema della relazione di accompagnamento da allegare all’istanza.
Entro il 30 novembre, i contribuenti dovranno presentare il Modello per l’istanza di regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, firmato digitalmente, inviandolo, anche tramite un professionista, all’indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all’ultimo anno d’imposta interessato dalla procedura. Nel modello vanno indicati, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente, il codice fiscale dei soggetti collegati, i dati rilevanti per la determinazione del valore delle cripto-attività, gli importi dovuti per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei relativi redditi, e i dati del pagamento delle imposte sostitutive e sanzioni dovute.
Insieme al modello occorre inviare la quietanza del versamento, da effettuare in unica soluzione mediante modello F24, dell’importo dovuto, che è commisurato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.
In particolare:
– i contribuenti che hanno omesso, in tutto o in parte, l’indicazione delle cripto-valute nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi devono versare la sanzione per l’omessa indicazione (all’articolo 4, comma 1, Dl n. 167/1990) nella misura ridotta pari allo 0,5 per cento, a titolo di sanzioni e interessi, del valore delle stesse, detenute al termine di ciascun periodo di imposta e/o alla data della relativa cessione;
– i contribuenti che non hanno indicato in dichiarazione, in tutto o in parte, i redditi derivanti da cripto-attività, incluse le cripto-valute, realizzati nel periodo di riferimento, devono versare l’imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione cui si riferiscono i redditi omessi.
Infine, al modello occorre allegare anche una relazione di accompagnamento con relativa documentazione probatoria (contabili bancarie, wallet address, numeri di transactionID e altro), utile a ricostruire l’irrilevanza penale della provenienza delle somme investite, unitamente ai dati e alle informazioni per la determinazione del valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di detenzione delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi, agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni. Uno schema per la relazione e la predisposizione dei documenti probatori è disponibile in allegato al provvedimento del 7 agosto 2023.
Come fare il versamento
Come già accennato, il versamento dell’importo dovuto va effettuato, entro il 30 novembre, tramite “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide). I codici tributo da utilizzare sono:
– “1718” denominato “Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”
– “1719” denominato “Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

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