22 Novembre 2023
Per un tris di tax credit alle imprese, comunicazione al Mimit entro novembre
Giovedì 30 novembre, è l’ultimo giorno utile per inviare al ministero delle Imprese e del Made in Italy la comunicazione dei dati riguardanti il credito d’imposta a favore delle imprese per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 effettuati nel 2022. Stessa scadenza per il bonus ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, e per il tax credit formazione 4.0.
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali
Il bonus investimenti, introdotto, con caratteristiche diverse, dall’articolo 1, commi 189 e 190, della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020) e dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020 (Bilancio 2021), è finalizzato a sostenere e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato. I beni materiali agevolabili sono quelli indicati nell’allegato A alla legge n. 232/2016, i beni immateriali sono elencati nell’allegato B alla stessa legge.
La comunicazione per gli incentivi previsti della legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1056 a 1058) deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Pertanto, il modello che riporta i dati relativi al 2022 deve essere inviato al ministero entro il 30 novembre 2023.
Il modello, approvato con il Dm 6 ottobre 2021 (allegato 1), deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso in formato elettronico tramite Pec all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.
Il modulo è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che intende accedere al bonus, e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni specifiche degli investimenti riguardanti rispettivamente gli allegati A e B della legge n. 232/2016 su richiamati.
Tax credit ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica
L’agevolazione introdotta dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge di bilancio 2020, ha l’obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, design e ideazione estetica.
Il modello di comunicazione, approvato con un altro decreto del 6 ottobre 2021 deve essere firmato, anche in questo caso, digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, e trasmesso in formato elettronico tramite Pec all’indirizzo cirsit@perc.mise.gov.it secondo lo schema disponibile online.
Bonus formazione 4.0
Porta la data del 6 ottobre 2021 anche il decreto che approva il modello di comunicazione dei dati e delle informazioni relativi al credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e dal decreto 4 maggio 2018 del Mise di concerto con il Mef e il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Gli avvisi relativi ai tre bonus (Investimenti 4.0, Ricerca e sviluppo, Formazione 4.0) pubblicati sul sito del Mimit ricordano che, come precisato dai rispettivi decreti di approvazione dei modelli di comunicazione, nel caso in cui gli utenti dovessero imbattersi in problemi tecnici, la comunicazione può essere inviata direttamente alla Pec della direzione competente: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it.
Inoltre, come riportato sempre nei tre decreti, il ministero precisa che la comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione dell’agevolazione. L’acquisizione dei dati da parte del ministero ha come unico scopo la valutazione dell’efficacia dell’agevolazione. Il mancato invio del modello non comporta alcun effetto sui controlli dell’Agenzia delle entrate ai fini della corretta applicazione della misura.
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