Attualità

21 Novembre 2023

Prevenzione dei reati finanziari: le Faq del dipartimento del Tesoro

Pubblicate sul sito del dipartimento del Tesoro del Mef le risposte a 14 Faq sulla titolarità effettiva e il Registro dei titolari effettivi, in tema di prevenzione dei reati finanziari e normativa antiriciclaggio. Le risposte ai singoli quesiti sono finalizzate a chiarire i criteri per individuare il “titolare effettivo”, cioè il soggetto posto al centro di controlli nel caso di azioni di antiriciclaggio e, di conseguenza, i dati da inviare all’apposito “Registro dei titolari effettivi”.

Ad esempio, con la prima Faq viene chiarito che nel caso in cui il cliente sia una Pubblica amministrazione l’individuazione del titolare effettivo viene effettuata sulla base della verifica degli assetti organizzativi o statutari dell’ente, per cui può essere il rappresentante legale o il soggetto con poteri di amministrazione o direzione dell’ente pubblico.

La Faq n. 2, in tema di procedure esecutive o concorsuali, stabilisce che per la titolarità effettiva rileva il soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale in qualità di “ultimate beneficial owner”, ossia il soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa.

Oppure, come indicato nella Faq n. 4, nel caso di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, devono considerarsi titolari effettivi:

  • i fondatori, se in vita
  • i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili
  • i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Nel caso, invece, di enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Va ricordato che secondo la normativa antiriciclaggio (Dlgs n. 231/2007) per titolare effettivo si intende la persona fisica (una o più) che controlla un’entità giuridica o ne risulta beneficiaria. Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 dell’11 marzo 2022 ha definito i criteri di comunicazione, accesso e consultazione dei dati sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Sul tema segnaliamo anche l’articolo della rivista FiscoOggi “Registro dei titolari effettivi: comunicazioni entro l’11 dicembre 2023” sul nuovo obbligo di comunicazione dei dati al registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio.

Prevenzione dei reati finanziari: le Faq del dipartimento del Tesoro

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